Cass. pen., sez. I, sentenza 07/09/2022, n. 32949

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/09/2022, n. 32949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32949
Data del deposito : 7 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesanne cautelare ex art.324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero nei confronti di AN EU, ritenendo sussistente il fumus di entrambe le imputazioni provvisorie: - la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., con riferimento alla detenzione, in assenza di denunzia, di una "spingarda ad avancarica a luminello", ritenuta arma antica con caratteristiche offensive;
- il reato di cui all'art. 20, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento alla detenzione delle armi, facenti parte di collezione denunziata, in violazione delle modalità di custodia prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso EU, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 697 cod. pen. e 20 della legge n. 110 del 1975 Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto configurabile la fattispecie prevista dall'art. 697 cod. pen. senza tener conto delle modifiche introdotte dall'art. 10 della legge n. 110 del 1975 e dal d.m. 14 aprile 1982, che hanno limitato l'obbligo di denuncia per i soggetti autorizzati alla detenzione di collezione di armi ai soli "mutamenti sostanziali". Tale non può essere considerato l'inserimento in collezione di un fucile tipo "spingarda", per di più privo dei meccanismi necessari al suo regolare funzionamento. Altrettanto erroneamente sarebbe stato ritenuto sussistente l'ulteriore addebito: le uniche due armi detenute in collezione si trovavano custodite in ambiente protetto da allarme antifurto, disinserito all'ingresso degli agenti nel locale, e da adeguato sistema di video sorveglianza. D'altra parte, alle armi diverse da quelle in collezione non possono essere automaticamente estese le modalità previste per queste ultime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, fondato limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., è nel resto inammissibile.

1. Va sinteticamente rammentata la disciplina penalistica in materia di detenzione di armi comuni da sparo, di armi antiche e di collezioni. La detenzione di armi comuni da sparo o parti di esse senza la tempestiva presentazione, ai sensi dell'art. 38 e 39 R.D., 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), della denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questa manchi, al locale Comando dell'Arma dei Carabinieri integra il delitto previsto dagli artt. 2 e 7 della I., 2 ottobre 1967, n. 895. La detenzione in assenza di denuncia di armi "ad avancarica" o comunque fabbricate anteriormente al 1890 integra, invece, la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. Trova, infatti, applicazione l'art. 10, comma 7, della Legge n. 110 del 1975 che esclude la qualificazione di tali oggetti come armi comuni da sparo (Sez. 1, n. 39787 del

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