Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2023, n. 13498

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2023, n. 13498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13498
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 11986-2020proposto da: Scuola p er l’E uropa d i Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata -ricorrente -

contro

C D, M L, B C M, I M, E M S, A N, rappresentatie difesi da ll’ avv. M C , presso il Oggetto Lavoro pubblico Scuola per l’Europa di Parma R.G.N.11986/2020 Cron. Rep. Ud.19/04/2023 PU cui studio, sito in Roma, via Crescenzio n. 17/A, sono elettivamente domiciliati -controricorrenti/ ricorrenti incidentali - nonché

contro

V V G, R F F M -intimati - avverso la sentenza n. 860/2019 della Corte d’appello d i Bologna, depositata il 25/11/2019 r.g.n. 343/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal Consigliere I F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale R M che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale, assorbitoil ricorso incidentale condizionato. udito l’Avv. P P per delega dell’ Avv . M C.

FATTI DI CAUSA

1. - La Corte d ’ appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dalla Scuola per l’Europa di Parma e ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di D C, F R, L M, M I, M S E, M F e N A a percepire una retribuzione pari a quella corrisposta al personale amministrativo delle Scuole Europee di tipo I, con conseguente condanna della Scuola al pagamento della somma quantificata a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito e quello riconosciuto come dovuto, respingendo altresì l’appello incidentale proposto dai predetti Corzani, Rizzetto, Ely, Anzoino, Fornari, Invidia e Maini, mentre ha accolto l’appello proposto da Gabriela Vasquez Varga e M F, dichiarando il diritto di queste ultime alla retribuzione per gli anni di insegnamento indicati in giudizio commisurata alla prestazione oraria dedotta nei contratti di prestazione d’opera rispettivamente sottoscritti, calcolata sulla retribuzione di cui alla tabella A del d.m. n. 138 del 2010 per il personale docente in servizio nella scuola secondaria. 1.1. - Per quanto qui rileva la Corte territoriale , nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto che la Scuola per l’Europa di Parma non potesse essere qualificata come scuola statale ai fini dell’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola, dovendosi riconoscere al relativo personale il trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione della retribuzione spettante al personale delle Scuole Europee di tipo I, quale disposizione di rango gerarchico superiore, che non poteva essere derogata in peius dai contratti individual i né dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima la decurtazione del 25% attuata a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la Scuola, del fatto che la operata riduzione fosse stata disposta proprio per mantenere la equiparazione al trattamento delle Scuole Europee imposta dal legislatore. 1.2. – La Corte di merito ha altresì respinto l’appello incidentaleproposto d a i lavoratori , nella parte relativa alla richiesta di riconoscimento dello straordinario rivendicato in virtù della parametrazione dell’orario previsto per le scuole europee per il ciclo secondario, da ragguagliare – secondo l’assunto dei docenti – in ventuno periodi settimanali da quarantacinque minuti, a fronte delle ventuno ore settimanali previste nei contratti, sul rilievo che, in base alla normativa complessivamente considerata (vale a dire la legge n. 115 del 2009, l’art. 17 del d.m. n. 138 del 2010, alla luce dell’art. 36 dello statuto del personale comandato presso le Scuole Europee), poteva considerarsi l’orario applicato dalla Scuola per l’Europa di Parma sostanzialmente commisurato a quello richiesto dalle Scuole E uropee, tenuto conto degli adempimenti ulteriori a carico dei docenti, richiamati nello statuto del personale comandato che opera nelle Scuole Europee, adempimenti fra cui occorrevaincludere – traendo spunto dal termine utilizzato nel predetto Statuto -anche la pausa di fra una lezione e l’altra, ragguagliabile a quindici minuti (ove si intenda reputare corretta l’individuazione in quarantacinque minuti del periodo di insegnamento) , così giungendo a prospettare un orario di lavoro concretamente equiparabile a ventuno ore settimanali , di cui ventuno periodi di insegnamento da quarantacinque minuti e i restanti quindici minuti di servizio di sorveglianza sulla classe nel corso delle pause. 2. - Avverso tale pronuncia propon e ricorso per cassazione la Scuola per l’Europa di Parma articolando due motivi, cui resistono i lavoratori indicati in epigrafe con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale con un motivo e la sola A ricorso incidentale condizionato all’esito della revocazione proposta in appello, mentre G V V, F R e M F sono rimaste intimate. 3. –I controricorrenti hanno depositato memoria. 4. - Il processo giung e in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza nella quale è intervenuto
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