Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16263

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16263
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. MI LO, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 23 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di furto aggravato dalla destrezza, commesso in danno di CO BE e di CO ON in data 9 febbraio 2014, e di ricettazione di una patente di guida e di una carta accumulo punti provento della rapina consumata in danno di NN NA (fatto accertato il 14 aprile 2014), reati entrambi aggravati dalla recidiva reiterata. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione evidenziando come il quadro probatorio restituito dagli atti d'indagine, tutti pienamente utilizzabili in virtù del rito prescelto, consentisse di pervenire ad un'appagante certezza in ordine alla responsabilità del LO in relazione al delitto di furto aggravato di cui al capo A), nonché in relazione al delitto di ricettazione ascrittogli al capo B), riconosciuto nell'ipotesi del fatto di particolare tenuità ex art. 648 cpv. cod. pen.: ciò perché il quadro evocato era integrato dai plurimi elementi probatori, ossia: I.) dalla certa identificazione dell'imputato da parte di CO, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, non assumendo, oltretutto, alcuna valenza decisiva la mancata riconduzione da parte di questi dell'inflessione dialettale esibita dal LO ad una precisa regione del meridione d'Italia;
II.) dal rinvenimento nella legnaia di cui l'imputato aveva disponibilità, essendo dipendente del proprietario, MU LE, di pezzi di autovettura smontati dall'Alfa Rorneo 166 sottratta il 9 febbraio 2014 al CO (un volante in pelle nera, caratterizzato da un graffio;
un antennino;
un fanale);
III) dal rinvenimento nella rubrica telefonica di MU LE di un numero riferito al LO, identico a quello da questi utilizzato per perpetrare gli illeciti: segnatamente, la rapina commessa il 13 aprile 2014 in danno di IS RI, realizzata con modalità sovrapponibili (salvo l'epilogo violento) al furto commesso il 9 febbraio 2014 in danno dei CO.

2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., 3 Cost., 6 CEDU;
degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. e vizio d motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, ancorché CO non avesse effettuato un riconoscimento del LO a termini di legge. Infatti, in disparte i rilievi che il derubato non aveva giammai indicato elementi distintivi decisivi per l'individuazione dell'autore del reato ai suoi danni commesso ed aveva riferito di riconoscere non l'orecchino, che questi portava al lobo dell'orecchio destro, ma soltanto il foro, in tale guisa essendo i giudici di merito

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