Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 46496
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: A E nato a PIETRAPERZIA il 05/04/1955 SANTONOCITO ANTONINO nato a CALTANISSETTA il 02/09/1966 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, G C, che ha prospettato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Milano, in data 10 luglio 2015, E A e A S, rispettivamente nelle qualità di amministratore di diritto e di fatto della società Epsy.Lon s.r.I., erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 216 comma 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), contestato al capo A.3) e di cui agli artt. 110, 112 comma 1, n. 1 cod. pen. e 216, comma 2, legge fallimentare), contestato al capo A.5) e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 219 legge fallimentare, li condannava rispettivamente alla pena di tre anni di reclusione e di tre anni e sei mesi di reclusione. A seguito di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 3 dicembre 2018 che aveva assolto E A e A S da entrambi i suindicati reati, questa Corte, con sentenza della Sezione Quinta in data 31 marzo 2021, per ciò che qui interessa, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'assoluzione dal reato di cui al capo A.3), commesso in concorso con gli amministratori della società L.S. Strade s.r.l. Barbara e M L), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 10 maggio 2012. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Milano, giudicando dunque in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano limitatamente alla responsabilità di E A e A S in relazione al capo A.3) e rideterminato per entrambi la pena in tre anni di reclusione ciascuno.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, deducendo - con un comune atto di ricorso - due motivi.
2.1. Con il primo è lamentata violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione della prova posta a fondamento della condanna. Dopo aver richiamato dettagliatamente l'iter processuale della vicenda che ci occupa - che aveva visto gli odierni ricorrenti assolti dalla Corte di appello di Milano per il reato di cui al capo A3) - i ricorrenti hanno lamentato l'erroneità delle motivazioni poste dal giudice del rinvio a fondamento della sussistenza del dolo dell'extraneus nella contestata condotta di bancarotta. Segnatamente, secondo la tesi difensiva, tale prova sarebbe stata erroneamente fondata sulla sola scorta di elementi rimasti privi di
udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, G C, che ha prospettato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Milano, in data 10 luglio 2015, E A e A S, rispettivamente nelle qualità di amministratore di diritto e di fatto della società Epsy.Lon s.r.I., erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 216 comma 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), contestato al capo A.3) e di cui agli artt. 110, 112 comma 1, n. 1 cod. pen. e 216, comma 2, legge fallimentare), contestato al capo A.5) e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 219 legge fallimentare, li condannava rispettivamente alla pena di tre anni di reclusione e di tre anni e sei mesi di reclusione. A seguito di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 3 dicembre 2018 che aveva assolto E A e A S da entrambi i suindicati reati, questa Corte, con sentenza della Sezione Quinta in data 31 marzo 2021, per ciò che qui interessa, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'assoluzione dal reato di cui al capo A.3), commesso in concorso con gli amministratori della società L.S. Strade s.r.l. Barbara e M L), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 10 maggio 2012. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Milano, giudicando dunque in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano limitatamente alla responsabilità di E A e A S in relazione al capo A.3) e rideterminato per entrambi la pena in tre anni di reclusione ciascuno.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, deducendo - con un comune atto di ricorso - due motivi.
2.1. Con il primo è lamentata violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione della prova posta a fondamento della condanna. Dopo aver richiamato dettagliatamente l'iter processuale della vicenda che ci occupa - che aveva visto gli odierni ricorrenti assolti dalla Corte di appello di Milano per il reato di cui al capo A3) - i ricorrenti hanno lamentato l'erroneità delle motivazioni poste dal giudice del rinvio a fondamento della sussistenza del dolo dell'extraneus nella contestata condotta di bancarotta. Segnatamente, secondo la tesi difensiva, tale prova sarebbe stata erroneamente fondata sulla sola scorta di elementi rimasti privi di
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