Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2018, n. 9543
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La domanda diretta a far valere il diritto all'indennità ex art. 1053 c.c. in conseguenza dell'adozione di una pronuncia costitutiva di servitù di passaggio coattivo – azionabile anche in via autonoma, in separato giudizio - non rientra tra quelle per cui è prevista la trascrizione ai sensi degli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., sicchè, non operando la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione contemplata dall'art. 111, comma 4, ultimo periodo, c.p.c., la decisione, emanata nei confronti della parte originaria fa stato ed è eseguibile nei riguardi del successore a titolo particolare, restando del tutto irrilevante il momento in cui avvenne la trascrizione ad opera di quest'ultimo.
Sul provvedimento
Testo completo
09543-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SERVITU' LORENZO ORILIA - Presidente - U B - Consigliere - Ud. 12/02/2018 - GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - PU R.G.N. 27223/2013 CHIARA BO MARCHEIS - Consigliere - - Rel. Consigliere - Rep. el GIAN A C - CQ4.9543 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27223-2013 proposto da: M A (MNZRLA62R62B180R) e R A (RLLNNT59L17F604G), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato VINCENZO ROMANO, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in ROMA, alla VIA DUILIO, n. 13, presso lo studio dell'avvocato E V;
- ricorrenti -
contro
I A (C.F. CCRMLA46M50B180C) e IACCARINO RITA AIDA (C.F. CCRRTD52E62B180Q), quest'ultima in proprio nonché quale tutrice e legale rappresentante del germano I N, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'avvocato LORENZO DURANO, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in 6/3/18 ROMA, alla VIA L. MANTEGAZZA, n. 24, presso lo studio dell'avvocato M G;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 833/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2018 dal Consigliere Dott. GIAN A C;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avvocato V R, per la parte ricorrente e l'Avv. L D, per la parte controricorrente;
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 13-15.5.2009, n. 259, il Tribunale di Brindisi ingiunse ad ANTONIO ROLLO ed AURELIA MANZO il pagamento, in solido tra loro ed in favore di AMALIA IACCARINO e RITA AIDA IACCARINO, quest'ultima in proprio nonché quale tutrice e legale rappresentante del germano NUNZIO IACCARINO, dell'importo di Lit. 7.848.000 (pari ad € 4.053,15), oltre alla rivalutazione a far data dall'11.4.1979 ed agli interessi.
2. Tale importo rappresentava il valore, stabilito nella precedente sentenza n. 108/2001 pronunziata dallo stesso Tribunale pugliese, dell'indennità ex art. 1053 cod. civ., da riconoscere in favore di TEODORA CARDONE, dante causa dei germani IACCARINO, a fronte della avvenuta costituzione, con la medesima pronunzia, di una servitù di passaggio coattivo a carico del fondo di proprietà della predetta CARDONE ed a favore di quello intercluso in titolarità di V A S, - - dante causa dei danti causa di ANTONIO ROLLO ed AURELIA MANZO.
3. A seguito di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., proposta da ANTONIO ROLLO ed AURELIA MANZO, il Tribunale di a Ric. 2013 n. 27223 sez. S2 - ud. 12-02-2018 -2- Brindisi revocò il decreto ingiuntivo n. 259/2009, con condanna degli originari ricorrenti in monitorio al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale decisione AMALIA IACCARINO e RITA AIDA IACCARINO, in proprio e nella qualità, proposero gravame innanzi alla Corte di appello di Lecce che, con sentenza n. 833/2013, riformò l'impugnata decisione, ritenendo la sentenza n. 108/2001 del Tribunale di Brindisi opponibile, quanto alla statuizione di condanna al pagamento dell'indennità ex art. 1053 cod. civ. ivi contenuta, ad ANTONIO ROLLO ed AURELIA MANZO, (a) per esser costoro successori a titolo particolare dell'originario attore e (b) per avere essi stesso trascritto - con ciò dimostrando di volersene avvalere la sentenza n. 108/2001, ad un tempo costitutiva della servitù di passaggio e الله contenere il capo di condanna sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione ANTONIO ROLLO ed AURELIA MANZO, articolando quattro motivi di gravame. Ha resistito la parte intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE preliminare va disattesa l'eccezione di 1. In via improponibilità della domanda, per la sussistenza di un precedente giudicato, sollevata dalla parte ricorrente con le memore ex art. 378 cod. proc. civ.. Essa è, infatti, infondata sotto plurimi aspetti. Va in primo luogoluogo osservato che la determinazione dell'indennità per cui è causa, contenuta nella sentenza n. 108/2001 del Tribunale di Brindisi e sottesa al d.i. n. 259/2009, è conseguita ad una domanda proposta, non già in R Ric. 2013 n. 27223 sez. S2 ud. 12-02-2018 - -3- via riconvenzionale dal titolare del fondo futuro servente (peraltro contumace in detto giudizio) quanto, piuttosto, in via principale dallo stesso attore e, dunque, dal titolare del fondo che avrebbe poi beneficiato della costituenda servitù. Ne consegue che, non potendosi ragionevolmente ritenere che essa contemplasse, neppure implicitamente, la richiesta di (auto) condanna dello stesso attore al relativo pagamento in favore della controparte (arg. da Cass., Sez. 2, 28.1.1977, n. 426, Rv. 383974-01) né, tantomeno, essendo stati forniti al Collegio elementi atti ad avvalorare una siffatta interpretazione della originaria domanda proposta da V A S, va da sé che un problema di giudicato esterno, nei limiti beninteso invocati dalla