Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/10/2007, n. 22954

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 32 bis del d.lgs n. 109 del 2006 (norma transitoria che prevede che le disposizioni contenute nel d.lgs si applicano ai soli procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore) nella parte in cui esclude l'applicabilità del comma primo bis dell'art. 15 medesimo d.lgs ( a norma del quale non può essere promossa l'azione disciplinare decorsi dieci anni dal fatto). In materia di successione delle leggi nel tempo, infatti, vige il principio di irretroattività, ribadito dalla norma transitoria in esame, e tale principio, assunto nel campo penale a precetto costituzionale di carattere assoluto, resta valido per ogni altro settore del diritto come direttiva generale cui il legislatore può derogare, in modo espresso e comunque non equivoco, quando ricorrano particolari esigenze. Ne deriva che resta sottratta al giudizio di costituzionalità una norma della quale sia espressamente stabilita l'irretroattività, essendone rimessa all'interprete l'accertamento della sua operatività nel tempo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/10/2007, n. 22954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22954
Data del deposito : 31 ottobre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso l'avv. NOME2 unitamente all'avv.to
NOME3, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 36, pubblicata il 31 gennaio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2007 dal Relatore Cons. Dr. Ugo VITRONE;

udito l'avv. NOME3;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. NOME1, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, veniva rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con altri magistrati, dei reati di concorso esterno in associazione camorristica e concorso in corruzione propria continuata in favore dell'imprenditore edile NOME4, accusato di affiliazione ad associazione camorristica. In data 17 febbraio 1997 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione promuoveva, sulla base della richiesta di rinvio a giudizio, l'azione disciplinare formulando un duplice capo di incolpazione in relazione ai due reati contestati al NOME1, ma il procedimento veniva sospeso nella pendenza del processo penale.
Con sentenza del 29 aprile 2002 il Tribunale di LOCALITA3 assolveva l'imputato dal reato di concorso esterno in associazione camorristica e da uno degli episodi di corruzione e lo condannava per i restanti episodi alla pena di tre anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Quindi la Corte d'Appello di LOCALITA3, con sentenza in data 11 giugno 2004, confermava la pronuncia assolutoria e, qualificati i fatti per i quali era avvenuta condanna come delitto di corruzione in propria continuata per atto d'ufficio, dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.
Con sentenza del 6 giugno 2005 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso del NOME1.
Veniva quindi disposta la revoca della sospensione del procedimento disciplinare e, all'esito dell'istruzione sommaria, il procuratore generale chiedeva non farsi luogo a dibattimento per il capo a) dell'atto di incolpazione relativo al delitto di concorso in associazione camorristica con la fissazione dell'udienza di discussione limitatamente agli episodi di corruzione che avevano formato oggetto della sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, di cui al capo b) dell'atto di incolpazione, relativo agli episodi di corruzione impropria per atto d'ufficio. All'esito del giudizio la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura infliggeva al NOME1 la sanzione disciplinare della destituzione.
Osservava la Sezione Disciplinare che, anche se gli atti del dott. NOME1 non potevano ritenersi contrari ai doveri di ufficio, restava pur sempre il fatto che il loro compimento, ponendosi in rapporto con le dazioni e le utilità percepite, aveva formato oggetto di un accordo privatistico vietato dall'ordinamento e aveva realizzato una inammissibile commistione tra l'esercizio della funzione pubblica e il perseguimento di interessi privati, in violazione sia delle regole che vietano la mercificazione dell'esercizio di pubbliche funzioni sia del generale dovere di imparzialità.
La consapevolezza della natura indebita delle elargizioni trovava il suo fondamento nella qualità stessa dell'imputato il quale non poteva ignorare l'illiceità di dazioni offerte e ricevute per il compimento di atti sia pur non contrari ai doveri d'ufficio svoltisi in un rilevante arco di tempo.
Infine la gravità oggettiva dei comportamenti accertati non poteva essere attenuata del rapporto di amicizia

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi