Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2018, n. 56337

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2018, n. 56337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 56337
Data del deposito : 14 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COSTAGLIOLA GRARDO nato a NAPOLI il 23/09/1962 LIGUORE CIRO nato a NAPOLI il 05/12/1963 BO ASSUNTA nato a NAPOLI il 27/07/1963 CAMILLI LORETANA nato a ANZIO il 22/01/1973 avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo l'inammissibilita DEI RICORSI. udito il difensore avvocato D'AO SALVATORE FA PRESENTE CHE IL NOME ESATTO E' LIGUORI CIRO E NON LIGUORE, LA CORTE SI RISERVA DI VERIFICARE. l'avvocato D'AO SALVATORE chiede l'accoglimento del ricorso L'AVVOCATO OTTORINO AGATI SI RIPORTA AI MOTIVI DEL RICORSO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 15.6.2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 2.3.2009, nei confronti di C G, L C, C L per il concorso nella rapina aggravata di tre autoveicoli all'interno di una autorimessa (capo 3 della originaria rubrica) nonché nei confronti di BO Assunta per un tentativo di rapina analoga alla predente (capo 4 ).

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - quanto a C, L e C, con ricorso congiunto a firma dell'avv. G T, datato 2.10.2016, lamentano vizio della motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità;
in particolare, non sussiste dimostrazione della partecipazione all'azione da parte della C, perché non è certa la sua presenza sul luogo del fatto e i contatti telefonici accertati con l'utenza del Costigliola si spiegano alla luce del rapporto sentimentale esistente tra i due, mentre del tutto incerto è il riconoscimento fatto dalla persona offesa;
quanto al L, la sua responsabilità non è sufficientemente dimostrata dalla telefonata fatta al C il giorno dopo i fatti e, in merito a quest'ultimo imputato, la deposizione del teste Giannini non può ritenersi né sicura né attendibile;
neppure dirimente è il dato della sorpresa del C all'interno di una vettura oggetto di rapina, potendosene desumere solo il reato di ricettazione. - con separato ricorso a firma dell'avv. Cesare Visconti, datato 27.10.2016, il L Ciro lamenta altresì l'insufficienza della provvista indiziaria a suo carico, erroneità della qualificazione giuridica del reato in rapina piuttosto che in violenza privata, l'eccessività della pena;
chiede l'applicazione dell'indulto attesa l'epoca dei fatti (2000). - con altro ricorso a firma dell'avv. Cesare Visconti la Camini L lamenta altresì l'insufficienza della provvista indiziaria a suo carico (non risultando neppure dimostrato il possesso del cellulare tracciato), erroneità della qualificazione giuridica del reato in rapina piuttosto che in violenza privata, l'eccessività della pena, il mancato riconoscimento della continuazione con altra precedente condanna;
chiede l'applicazione dell'indulto attesa l'epoca dei fatti (2000). - Busiello Assunta, con ricorso personale, lamenta invece vizio della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, essendo inidoneo a fondarla il solo riconoscimento da parte del teste Munno o la sola forzatura di una serranda;
illegittimo è il diniego delle attenuanti generiche ed eccessiva la pena inflitta. - con ulteriore ricorso per motivi nuovi, a firma dell'avv. Salvatore D'Antonio, depositato il 6.9.2018 nell'interesse di L C, si lamenta il vizio della citazione dell'imputato nel giudizio di appello (citazione effettuata presso il difensore che aveva proposto appello, avv. G T, senza effettuare nuove ricerche dell'imputato dichiarato irreperibile in primo grado), la violazione di legge e il vizio della motivazione relativamente alla valutazione degli indizi e, da ultimo, l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti. RITENUTO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati.

1. Attesa la identità di molte delle questioni proposte dai ricorrenti, i motivi possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Premesso che le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, quando non vi è difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile (Sez. 1, n. 5615 del 8.10.1997, rv 209515;
Sez. 2, n. 5112 del 2.3.1994, rv 198487), deve rilevarsi che il primo motivo attiene a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, S, Rv. 214794;
Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, J, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, P, Rv. 226074 ).

1.2. Inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti allo stesso ascritti .
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