Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2018, n. 56337

CASS
Sentenza
14 dicembre 2018
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
14 dicembre 2018

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2018, n. 56337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 56337
Data del deposito : 14 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI RA nato a [...] il [...] IG CI nato a [...] il [...] EL SS nato a [...] il [...] MI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita DEI RICORSI. udito il difensore avvocato D'ANTONIO SALVATORE FA PRESENTE CHE IL NOME ESATTO E' UO CI E NON IG, LA CORTE SI RISERVA DI VERIFICARE. l'avvocato D'ANTONIO SALVATORE chiede l'accoglimento del ricorso L'AVVOCATO OTTORINO AGATI SI RIPORTA AI MOTIVI DEL RICORSO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 15.6.2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 2.3.2009, nei confronti di LI RA, IG CI, MI LO per il concorso nella rapina aggravata di tre autoveicoli all'interno di una autorimessa (capo 3 della originaria rubrica) nonché nei confronti di EL NT per un tentativo di rapina analoga alla predente (capo 4 ).

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - quanto a CA, LI e TA, con ricorso congiunto a firma dell'avv. Giovanni Tedesco, datato 2.10.2016, lamentano vizio della motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità;
in particolare, non sussiste dimostrazione della partecipazione all'azione da parte della CA, perché non è certa la sua presenza sul luogo del fatto e i contatti telefonici accertati con l'utenza del ST si spiegano alla luce del rapporto sentimentale esistente tra i due, mentre del tutto incerto è il riconoscimento fatto dalla persona offesa;
quanto al LI, la sua responsabilità non è sufficientemente dimostrata dalla telefonata fatta al TA il giorno dopo i fatti e, in merito a quest'ultimo imputato, la deposizione del teste IA non può ritenersi né sicura né attendibile;
neppure dirimente è il dato della sorpresa del TA all'interno di una vettura oggetto di rapina, potendosene desumere solo il reato di ricettazione. - con separato ricorso a firma dell'avv. Cesare Visconti, datato 27.10.2016, il LI CI lamenta altresì l'insufficienza della provvista indiziaria a suo carico, erroneità della qualificazione giuridica del reato in rapina piuttosto che in violenza privata, l'eccessività della pena;
chiede l'applicazione dell'indulto attesa l'epoca dei fatti (2000). - con altro ricorso a firma dell'avv. Cesare Visconti la AM LO lamenta altresì l'insufficienza della provvista indiziaria a suo carico (non risultando neppure dimostrato il possesso del cellulare tracciato), erroneità della qualificazione giuridica del reato in rapina piuttosto che in violenza privata, l'eccessività della pena, il mancato riconoscimento della continuazione con altra precedente condanna;
chiede l'applicazione dell'indulto attesa l'epoca dei fatti (2000). - SI NT, con ricorso personale, lamenta invece vizio della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, essendo inidoneo a fondarla il solo riconoscimento da parte del teste NO o la sola forzatura di una serranda;
illegittimo è il diniego delle attenuanti generiche ed eccessiva la pena inflitta. - con ulteriore ricorso per motivi nuovi, a firma dell'avv. Salvatore D'Antonio, depositato il 6.9.2018 nell'interesse di GU CI, si lamenta il vizio della citazione dell'imputato nel giudizio di appello (citazione effettuata presso il difensore che aveva proposto appello, avv. Giovanni Tedesco, senza effettuare nuove ricerche dell'imputato dichiarato irreperibile in primo grado), la violazione di legge e il vizio della motivazione relativamente alla valutazione degli indizi e, da ultimo, l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti. RITENUTO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati.

1. Attesa la identità di molte delle questioni proposte dai ricorrenti, i motivi possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Premesso che le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, quando non vi è difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile (Sez. 1, n. 5615 del 8.10.1997, rv 209515;
Sez. 2, n. 5112 del 2.3.1994, rv 198487), deve rilevarsi che il primo motivo attiene a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794;
Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).

1.2. Inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi