Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2019, n. 16740

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2019, n. 16740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16740
Data del deposito : 21 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 1708-2018 proposto da: DE ROSA MNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA VA, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI' - CESENA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARBERINI

36, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentato e difeso dall'avvocato M R;
- con troricorrente - nonchè

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 182/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale R F G, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A P per delega orale ed A S per delega orale.

FATTI DI CAUSA

L'avvocato M D R, iscritta all'Elenco speciale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena a far data dal 13 giugno 1999, quale dipendente della Cassa di Risparmio di Cesena, propone ricorso, con unico motivo, illustrato con successiva memoria, avverso la sentenza con la quale, confermando la delibera in data 26 gennaio 2016 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 182/2017, rigettando il ricorso respingeva le istanze di cancellazione dall'Elenco speciale e di iscrizione all'Albo ordinario degli Avvocati di Forlì-Cesena, istanze avanzate dalla De Rosa il 24 novembre 2015 per aver cessato l'attività lavorativa di avvocato addetto all'Ufficio legale di Unibanca spa. Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti ritenuto che sulle dette istanze non si fosse formato il silenzio assenso, come invocato dalla professionista, trovando applicazione al procedimento l'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina Ric. 2018 n. 01708 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- dell'ordinamento della professione forense), a tenore del quale "qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni" dalla presentazione, "l'interessato puo' entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo". La norma prevede infatti esplicitamente, nel caso di silenzio, la possibilità per l'interessato di trasferire la competenza decisionale al CNF affinché si pronunci sul merito della richiesta. L'iscrizione all'Albo in nessun caso è atto formale e automatico, nemmeno nella presente fattispecie, ove preesisteva l'iscrizione all'Elenco speciale, come dimostra il successivo comma 9, lettera d), secondo cui per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, è salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, "sulla base di apposita richiesta". Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena resiste con controricorso. Il Consiglio Nazionale Forense non ha svolto attività. Ragioni della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando "violazione dell'art. 17 dell'ordinamento per la professione forense, nonché dell'art. 20, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e quindi per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per eccesso di potere, per non aver ritenuto il diritto della ricorrente all'iscrizione dell'Albo professionale ordinario", l'avvocato De Rosa rivendica la formazione del silenzio assenso a far tempo dal 24 novembre 2015, data di presentazione della domanda di iscrizione, "con maturazione al 23 gennaio 2016, quindi anteriormente alla prima delibera di diniego dell'iscrizione assunta dal COA il 26 gennaio 2016 e ribadita più diffusamente il successivo 26 febbraio 2016". Ric. 2018 n. 01708 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- Ciò in quanto all'atto della presentazione della "richiesta e conferma di iscrizione albo (ordinario) avvocati... ...la sua pregressa condotta era irreprensibile, nulla in atti consentendo di affermare il contrario", di guisa che il COA avrebbe dovuto provvedere "in automatico alla cancellazione del nominativo dall'Elenco speciale con contestuale trasferimento ed iscrizione nell'elenco ordinario" nel termine di legge, impostogli dall'art. 17, comma 7, dell'ordinamento della professione forense, di trenta giorni dalla presentazione della domanda. "Le successive assunte violazioni poste in essere dalla ricorrente - una costituzione di parte civile dell'Il gennaio 2016;
un deposito di ricorso d'urgenza notificato in data 4 gennaio 2016 - non potevano assumere alcuna rilevanza al fine di giustificare il mancato perfezionamento del procedimento di sua iscrizione" nel termine di trenta giorni, vale a dire il 24 dicembre 2015. Il motivo deve essere disatteso. Esso riposa infatti sull'erroneo presupposto che al procedimento per l'iscrizione agli albi, dettato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, trovi applicazione l'istituto del silenzio assenso come regolato per il procedimento amministrativo dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale. Nell'ipotesi che il consiglio dell'Ordine, "accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti", non provveda all'iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda ("qualora il consiglio non abbia provveduto nel termine di trenta giorni..."), infatti, l'art. 17, comma 7, quinto periodo, della legge professionale espressamente prevede che l'interessato possa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni "presentare Ric. 2018 n. 01708 sez. SU - ud. 05-06-2018 -4- ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo". Con riguardo al "passaggio" dall'Elenco speciale all'Albo ordinario, non è dato ravvisare nella disciplina in esame alcun automatismo, come si evince dal comma 9, lettera d), del detto art. 17, secondo cui per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, è salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, "sulla base di apposita richiesta", nella ricorrenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo elencati al comma 1. Né, quanto al caso in esame, assume rilievo la circostanza che la decisione di diniego di iscrizione all'Albo ordinario ed il diniego di cancellazione dall'Elenco speciale sia intervenuta dopo oltre un mese dalla domanda, ove si consideri che la cancellazione dagli albi può avvenire anche d'ufficio, quando venga meno uno dei requisiti prescritti (art. 17, commi 9 e 12). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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