Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 05/11/2018, n. 28139
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ORDINANZA sul ricorso 13334-2013 proposto da: CALVELLI ELENA CLVLNE51D54A340E, GUGNI DOMENICO GGNDNC81D04G975T, nella qualità di eredi di GUGNI BENIAMINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato F V, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G giusta delega in atti;2018 - ricorrenti -contro REGONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNG', rappresentata e difesa dall'avvocato M C, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1555/2012 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 04/12/2012, r.g.n. 451/2009. R.G 13334,2013 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da E C e D G, eredi di B G, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni derivati dall'illegittimo rifiuto opposto dalla Regione alla ricostituzione, per il periodo 24 marzo 2004/7 agosto 2005, del rapporto dirigenziale in precedenza intercorso fra le parti;2. la Corte territoriale ha premesso che B G era stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 Organizzazione e Personale ed aveva sottoscritto contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 10 agosto 2002, poi prorogata al 7 agosto 2005;3. il 26 agosto 2002 era stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari e, successivamente, senza soluzione di continuità, Commissario Straordinario della stessa Asl sino al 23 marzo 2004;4. alla scadenza dell'incarico aveva chiesto alla Regione di essere riammesso a svolgere le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 3 bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, perché l'accettazione dell'incarico di Direttore Generale e poi di Commissario aveva determinato la mera sospensione del rapporto in atto che, quindi, doveva riprendere e proseguire per l'arco temporale non ancora decorso allorquando si era verificata la causa sospensiva;5. la Corte territoriale ha richiamato integralmente la motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto infondata la pretesa perché il contratto individuale non richiamava la disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1992 e perché la sospensione prevista dall'art. 3 bis è riferibile ai soli contratti a tempo indeterminato, non essendo compatibile con il contratto dirigenziale a termine;
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