Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2023, n. 06952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2023, n. 06952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06952
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da K D, nato a Tirana (Albania) il 17/06/1992 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri in data 27/05/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, ha convalidato l'arresto di D K, arrestato in fragranza del reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'indagato ha proposto ricorso, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per lesione dei diritti di difesa. Lamenta che, in sede di convalida dell'arresto, gli sia stato impedito di rendere dichiarazioni spontanee, dopo che si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il Tribunale ha fatto applicazione di un risalente orientamento giurisprudenziale in forza del quale per l'udienza di convalida dell'arresto tale facoltà non è consentita, senza tener conto che essa si evince, invece, dal sistema. In tal senso deporrebbero varie considerazioni. Anzitutto, questa Corte ritiene utilizzabili, nella fase procedimentale, e nello specifico nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148). Il presupposto logico e giuridico di una tale impostazione - benché il perimetro di utilizzabilità di tali dichiarazioni resti circoscritto - è il diritto della persona nei cui confronti si procede a renderle, quale espressione del diritto di difesa. Ancora, supporterebbe tale ermeneusi la disciplina di cui all'art. 503, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, cui il difensore aveva diritto di assistere, confluiscono nel fascicolo processuale quando sono utilizzate per le contestazioni, posto che tale norma fa espresso rinvio proprio al disposto di cui all'art. 391 cod. proc. pen. La violazione integra, una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di intervento dell'indagato.
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