Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2021, n. 06396

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2021, n. 06396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06396
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17216/2010 R.G. proposto da kremsmúller Industrieanlagenbau kg (C.F. 02573660210), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P P e L M, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Federico Confalonieri 5.

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12. - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 27/02/2009 dela Commissione Tributaria àr Secondo Grado di Bolzano, depositata ;I giorno 11 maggio 2009. Sentita la relazione svolta all'udienza del 24 novembre 2020 dal Consigliere G F. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale G G, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi l'avv. G C, in sostituzione dell'avv. L M, per la ricorrente e l'avv. G G per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

La kremsmúller Industrieanlagenbau KG (di seguito breviter Kremsmúller) impugnò tre avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali vennero ripresi a tassazione i maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, conseguiti durante gli anni 1998, 1999 e 2000. In primo grado il ricorso venne solo parzialmente accolto, con l'annullamento delle sanzioni irrogate per l'omesso versamento dell'IVA;
proposto appello dalla Krennsmúller, con sentenza depositata il giorno 11 maggio 2009, la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano lo respinse. Avverso la detta sentenza, K ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Fissata una prima udienza pubblica, la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sicché la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente Kremsmúller lamenta la violazione dell'art. 56 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 212, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., poiché la commissione tributaria di secondo grado ha ritenuto legittimo uno degli avvisi impugnati - quello relativo all'anno 1998 -, nonostante difettasse di qualsivoglia indicazione del presupposto di fatto, cioè l'esistenza di un "centro di attività stabile" in Italia, il quale avrebbe giustificato l'assoggettamento ad IVA delle operazioni commerciali poste in essere dalla contribuente nella detta annualità.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché il quesito di diritto risulta formulato in maniera inadeguata. E invero, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il quesito di diritto ai sensi dell'ormai abrogato art. 366-bis c.p.c. - qui ancora applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 - deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una reguia iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue cne è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. S.U., 30/10/2008, n. 26020).
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