Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2023, n. 00192

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2023, n. 00192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00192
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: KALUKI MOURAD nato il 25/04/1997 avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 settembre 2021 il Tribunale di Verona, esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), ha assolto M K dall'imputazione di tentato furto aggravato in quanto commesso su cose esposte alla pubblica fede (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.), perché non punibile per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) a cagione dell'esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, cui il Tribunale sarebbe pervenuto, in consapevole dissenso rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità ed affermando che un'esegesi costituzionalmente orientata della norma sostanziale citata conduca ad escludere che possa integrare l'aggravante la rottura, in funzione della commissione di un furto, delle c.d. placche antitaccheggio impiegate negli esercizi commerciali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1. Risulta in atti - e non in contestazione - che a Mourad KALUKI sia stato ascritto il delitto di tentato furto, aggravato perché commesso usando violenza sulle cose nonché su cose esposte alla pubblica fede, per aver posto in essere all'interno di un centro commerciale atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di due capi di abbigliamento, sottraendoli dagli espositori e strappandone le relative etichette antitaccheggio.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fatto con la sola aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e la non punibilità di esso per particolare tenuità. Come rappresentato dal Procuratore distrettuale ricorrente, la circostanza aggravante della violenza sulle cose è stata esclusa «nonostante il diverso avviso della prevalente giurisprudenza» e «nonostante il dato meramente letterale» deponga per «l'interpretazione più severa», assumendo che una lettura costituzionalmente orientata, che consideri gli effetti della sua applicazione sulla libertà personale (quali un incremento significativo di pena, la procedibilità d'ufficio del reato e l'obbligatorietà dell'arresto), imporrebbe di esigere - ai fini della sussistenza di essa - la lesione o la messa in pericolo di un altro bene giuridico costituzionalmente rilevante, in particolare «sotto il profilo della potenziale pericolosità della violenza dispiegata per l'ordine pubblico o per la pubblica incolumità o sotto il profilo della lesione dell'altrui proprietà/possesso delle "cose" oggetto della violenza». Il primo Giudice ha ritenuto che tali presupposti difettino in relazione all'impiego di energia sulle
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