Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15412

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15412
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE AGENZIA DEL DAMANIO nel procedimento a carico di: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, V M, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. li Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio ricorrono avverso l'ordinanza del 12 luglio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, che ha dichiarato l'inopponibilità alla Banca di credito cooperativo dell'Oglio e del Serio s.c. a r.l. del provvedimento di confisca di alcune unità immobiliari di proprietà di Dell'Onore Elisabetta. Il G.i.p. ha evidenziato che la citata Banca aveva fornito la prova della titolarità di un diritto assistito da garanzia ipotecaria anteriore rispetto ai crediti erariali e del provvedimento di sequestro preventivo, con la conseguenza che tale Istituto avrebbe potuto far valere il proprio credito ipotecario in sede di riparto della somma ricavata dalla vendita coattiva del bene.

2. I ricorrenti articolano quattro motivi comuni di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il G.i.p da una parte si è dichiarato competente in relazione alla domanda relativa ai presupposti necessari per poter ottenere soddisfazione sui beni confiscati e dall'altra, in maniera contraddittoria, si è dichiarato incompetente in relazione alla fase successiva relativa alla vendita dei beni confiscati. Secondo i ricorrenti, invece, tutte le attività relative alla gestione del bene confiscato dovevano rientrare nella competenza del giudice penale, anche considerando il provvedimento con il quale il giudice civile aveva sospeso la procedura esecutiva pendente per ragioni relative alla competenza del giudice penale.

2.2. Con il secondo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2913 e ss. cod. civ., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il G.i.p. avrebbe trascurato di considerare che la confisca aveva comportato l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi ed era, quindi, in ogni caso efficace e opponibile ai terzi, rispetto ai quali si poneva esclusivamente il tema dell'individuazione degli strumenti per la tutela della loro posizione. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in particolare, negli artt. 52 e 55) erano applicabili anche a quei provvedimenti di confisca disposti ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. A differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato, pertanto, la buona fede non poteva essere tutelata mediante l'automal:ica dichiarazione di inopponibilità della confisca trascritta successivamente alla trascrizione del pignoramento. Per tali ragioni, secondo i ricorrenti, la procedura esecutiva immobiliare non sarebbe potuta proseguire, considerando che ogni credito fatto valere dal creditore procedente o da quelli intervenuti avrebbe dovuto preventivamente passare per il vaglio del giudice penale, sotto il profilo della valutazione della sussistenza del requisito della buona fede e dei requisiti relativi all'opponibilità dell'intervenuta confisca previsti dall'art. 52, comma 1, d.igs. n. 159 del 2011. 2.3. Con il terzo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il G.i.p. - trascurando di considerare le questioni evidenziate dalla difesa con memoria depositata il 5 luglio 2022 - avrebbe omesso di apprezzare che, in considerazione di quanto già evidenziato nel secondo motivo di ricorso, la procedura esecutiva dinanzi al giudice civile non poteva proseguire, anche considerando l'impossibilità dei creditori privi di diritti reali sul bene, antecedenti al sequestro, di trovare alcuna soddisfazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. Sostenendo la tesi contraria, infatti, l'eventuale somma che dovesse residuare a seguito del piano di riparto sarebbe dovuta illogicamente essere attribuita all'originario proprietario del bene immobile. I ricorrenti, infine, evidenziano che, nel caso di specie, il procedimento esecutivo era stato promosso dinanzi al giudice civile successivamente alla confisca e nei confronti dell'Amministrazione divenuta propr etaria del bene, la quale, quindi, sarà chiamata a sostenere i costi della procedura esecutiva.
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