Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 02/02/2021, n. 03900

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 02/02/2021, n. 03900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03900
Data del deposito : 2 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAETA ENRICO nato a CUÓRGNE' il 30/04/1991 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M N;
udito il Procuratore generale in persona del Sostituto M G F che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 10 dicembre 2019 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea con cui E G è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187 comma 1^ C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo di proprietà di terzi, in stato di alterazione psico- fisica per assunzione di sostanza stupefacente.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo lamenta la violazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp.att. cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Sottolinea che la Corte territoriale non solo ha ritenuto di superare la doglianza relativa all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore facendo riferimento alla testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, secondo il quale era prassi costante degli operanti dare avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma ha escluso la violazione del diritto di difesa, ritenendo conseguito lo scopo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in considerazione del fatto che E G si mise autonomamente in contatto con il proprio difensore. Assume che prima del momento in cui venne effettuato l'accertamento, dovevano già essere emersi indizi di reità a carico del conducente, con la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto essere dato avviso della facotà di farsi assistere dal difensore prima dell'accertamento indifferibile ed urgente. Sostiene che l'avviso, invece, non fu mai dato, tanto che il ricorrente decise su proprio esclusivo impulso di chiamare il difensore.

4. Con il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 187 C.d.S. e del vizio di motivazione. Sostiene che la disposizione punisce l'ipotesi della guida in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti facendo riferimento all'attualità dell'assunzione, non desumibile da analisi biologiche, ma evincibile solo da una valutazione medico-clinica. Ricorda che la giurisprudenza ha escluso che lo stato di alterazione da stupefacenti potesse essere desunto dalla sola presenza di elementi sintomatici esterni, essendo necessario, al fine di provare l'attualità dell'uso, un accertamento connotato da conoscenze tecniche e specialistiche, assente nel caso di specie. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Il primo motivo va rigettato. Al di là della valutazione della fondatezza della questione giuridica proposta, attualmente al vaglio delle Sezioni Unite penali, va rilevato che nel caso di specie, come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale, lo scopo della norma di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc.pen. è stato realizzato attraverso l'autonoma iniziativa dell'interessato, H quale, pur assumendo nel corso del procedimento di non essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ha, nondimeno, provveduto a chiamarlo tempestivamente, così assicurandosi l'esercizio del potere conferitogli dall'ordinamento, cui è rivolta la garanzia.
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