Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2021, n. 21493
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IS LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2020 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
uíto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO q% ha concluso chiedendo Cu >1.4;t) tcue 4" tA, ud),tó il difensore .LitiZ.R. CUt filtAre -eW (Lo C.2'iLQ 1A42A.‹...-1 C -c. CisjM Ptc Ltyz I t. ce, A:4 1/2,~-,., .LcLe ét„, 1.44.24N _ Vritla e
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18 settembre 2020, il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza, emessa il 25 giugno 2019, con la quale De IS LI era stato condannato alla pena di euro 300 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per aver commesso il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. a danno di BA ID.
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato.
2.1. Con un unico motivo viene dedotta l'inutilizzabilità ex artt. 191 e 526 cod. proc. pen. delle dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela acquisita ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., nonché la violazione della legge processuale penale in ordine agli artt. 511 e 512 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 c. 4 e 5, Cost., 6 par. 1 e 3, CEDU. È innanzitutto illegittima la lettura ex art. 511 cod. pen. delle dichiarazioni contenute nella querela sporta dalla persona offesa, essendo ciò consentito dal quarto comma della richiamata disposizione - solo ed esclusivamente - ai fini dell'accertamento della condizione di procedibilità e non anche, come avvenuto nel caso di specie, a fini probatori, e, comunque, ai sensi del secondo comma, soltanto dopo l'esame della persona che le ha rese. Avendo proceduto alla lettura delle dichiarazioni della BA a fini probatori "per effetto della sopravvenuta impossibilità di ripetizione, a causa delle compromesse condizioni di salute della stessa" il giudice avrebbe tuttalpiù potuto applicare l'art. 512 cod. pen., nel quale, tuttavia, non è sussumibile la situazione verificatasi nel caso di specie, non rinvenendosi in essa l'assoluta e oggettiva impossibilità della