Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2022, n. 00516
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C S, nata a Cosenza il 21/03/1974 avverso l'ordinanza in data 07/07/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021, e depositata in data 8 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di riesame, ha respinto l'impugnazione di S C avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, alla cui guida era L P, titolare dell'omonima ditta individuale di costruzioni edili, e del relativo carico di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da lavori di demolizioni edili. ( Il sequestro è stato ordinato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendosi sussistente sia il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato per effetto della libera disponibilità del bene, sia un'ipotesi di confisca obbligatoria, a norma dell'art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe S C, quale proprietaria dell'autocarro, con atto sottoscritto dall'avvocato A B, nella qualità di difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen., 260-ter, ultimo comma, d.lgs. n. 152 del 2006 e 240 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, in quanto questo è di proprietà di terzo in buona fede. Si deduce che il mezzo di trasporto in sequestro era di proprietà della signora S C da epoca precedente alla commissione del fatto e all'apposizione del vincolo, e precisamente sin dal 7 settembre 2009, secondo quanto si evince anche dal tagliando relativo alla carta di circolazione, e che la signora Ciliberto ha evidenziato la sua buona fede in ordine all'uso del bene, siccome del tutto estranea al reato. Si segnala, a tal proposito che la signora Ciliberto aveva prestato il veicolo in via del tutto occasionale, come dimostrato dal mancato rinvenimento nello stesso di certificato di proprietà e di libretto di circolazione, trattenuti dalla medesima presso di sé, e che non risulta alcun precedente, anche solo di polizia, a carico della donna o di L P per trasporto abusivo di rifiuti.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 260-ter d.lgs. n. 152 del 2006 e 240 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, in quanto misura disposta in difetto dei requisiti di applicabilità. Si deduce che la disponibilità e l'utilizzo dell'autocarro non sono intrinsecamente illeciti, e che l'art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti, «salvo che gli stessi appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato». Si aggiunge che anche
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021, e depositata in data 8 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di riesame, ha respinto l'impugnazione di S C avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, alla cui guida era L P, titolare dell'omonima ditta individuale di costruzioni edili, e del relativo carico di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da lavori di demolizioni edili. ( Il sequestro è stato ordinato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendosi sussistente sia il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato per effetto della libera disponibilità del bene, sia un'ipotesi di confisca obbligatoria, a norma dell'art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe S C, quale proprietaria dell'autocarro, con atto sottoscritto dall'avvocato A B, nella qualità di difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen., 260-ter, ultimo comma, d.lgs. n. 152 del 2006 e 240 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, in quanto questo è di proprietà di terzo in buona fede. Si deduce che il mezzo di trasporto in sequestro era di proprietà della signora S C da epoca precedente alla commissione del fatto e all'apposizione del vincolo, e precisamente sin dal 7 settembre 2009, secondo quanto si evince anche dal tagliando relativo alla carta di circolazione, e che la signora Ciliberto ha evidenziato la sua buona fede in ordine all'uso del bene, siccome del tutto estranea al reato. Si segnala, a tal proposito che la signora Ciliberto aveva prestato il veicolo in via del tutto occasionale, come dimostrato dal mancato rinvenimento nello stesso di certificato di proprietà e di libretto di circolazione, trattenuti dalla medesima presso di sé, e che non risulta alcun precedente, anche solo di polizia, a carico della donna o di L P per trasporto abusivo di rifiuti.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 260-ter d.lgs. n. 152 del 2006 e 240 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, in quanto misura disposta in difetto dei requisiti di applicabilità. Si deduce che la disponibilità e l'utilizzo dell'autocarro non sono intrinsecamente illeciti, e che l'art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti, «salvo che gli stessi appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato». Si aggiunge che anche
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