Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2018, n. 03370

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2018, n. 03370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03370
Data del deposito : 24 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJERGJI KASTRIOT nato il 03/01/198f a LAC'KRUJE (Albania) avverso l'ordinanza del 24/05/2017 del TRIBUNALE PER IL RIESAME di FORLI';
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M A;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sosituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24.05.017, il Tribunale, di Forlì, rigettava il ricorso presentato da G K avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso ufficio giudiziario, riguardante la somma complessiva di euro 2.920,00 rinvenuta nella sua disponibilità, finalizzato alla confisca ex all'art. 12 sexies D.L.

8.6.1992 n. 309 conv. con legge 7.8.1992 n. 356. Il ricorrente G K risulta indagato per i reati: a) artt. 110 cod. proc. pen. e 73 comma 1 D.P.R. 309/90, perché in concorso con altri soggetti, deteneva illecitamente 57 grammi di cocaina in forma sassosa, all'interno di una busta di cellophane sottovuoto;
b) art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 perché illecitamente deteneva all'interno dei pantaloni 5,5 grammi di stupefacente del tipo cocaina in forma polverosa, all'interno di una bustina di cellophane. Oltre al sequestro dello stupefacente, gli veniva sequestrata la somma di euro 420,00 che deteneva all'interno del portafoglio. Ed ancora, presso l'abitazione di G K veniva rinvenuta la somma di euro 2.500,00 che veniva del pari sottoposta a sequestro preventivo.

2. Con atto in data 8.6.2017, G K, per il tramite del proprio difensore, ricorre per cassazione per il seguente motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelari alla cui tutela il vincolo reale è imposto. A sostegno del motivo argomenta che il provvedimento del riesame era stato adottato sull'asserita mancanza di prova della lecita provenienza del denaro sottoposto a vincolo ablativo di proprietà del ricorrente. La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale ritenuta sussistente dal Tribunale poteva essere superata alla luce delle allegazioni prodotte dal ricorrente. Infatti, la somma di euro 2.950,00 era stata rinvenuta in minima parte nell'immediata disponibilità del G K e per la maggior parte di euro 2.500,00 nella sua abitazione. Questa somma, secondo l'assunto difensivo, era da ritenere frutto dei risparmi accantonati dalla famiglia Gjergji nel corso del tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Non sono infatti deducibili in cassazione i vizi attinenti alla verifica in concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 (Sez. 3, n. 20432 del 04/03/2009 Rv. 244074);
il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, e per quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
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