Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/03/2022, n. 09926

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/03/2022, n. 09926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09926
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

sul ricorso 24117/2016 proposto da: Comune di Montemiletto (AV), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 74, presso lo studio dell'avvocato P R, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - CO ntro G.S.G. Costruzioni S.r.l.;
-intimata- Pag. I di 7 avverso la sentenza n. 1218/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 23/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. SOLAINI LUCA. R.G. 24117/16 Rilevato che: G.S.G. Costruzioni srl conveniva in giudizio davanti al tribunale di Avellino, il comune di Montemiletto, deducendo di essere stata appaltatrice dei lavori di sistemazione e di adeguamento del campo sportivo comunale e prospettando di vantare un credito risultante da un certo numero di riserve iscritte nel registro di contabilità che erano state rigettate o solo parzialmente accolte, chiedendo quindi, l'accertamento del credito in suo favore e la condanna del comune convenuto al pagamento di C 52.311,65, oltre interessi e spese. Nel costituirsi, il comune eccepiva la litispendenza con altro giudizio promosso dalle stesse parti, e l'inammissibilità della domanda derivante dalla decadenza in cui era incorsa la società appaltatrice per non aver tempestivamente apposto le riserve sul primo atto d'appalto idoneo a riceverle Il tribunale di Avellino rigettava la domanda proposta dalla società attrice sulla considerazione che quest'ultima non avesse prodotto la copia del registro di contabilità, nei termini perentori di cui all'art.184 c.p.c., con la conseguenza che la copia prodotta non potesse essere utilizzata ai fini della decisione;
dichiarava, altresì, tardiva la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa.G.S.G. Costruzioni srl proponeva appello che veniva parzialmente accolto. A supporto dei propri assunti, per quanto ancora d'interesse, la Corte distrettuale dichiarava inammissibile la preliminare eccezione di litispendenza sollevata dal comune (perché il relativo appello incidentale era stato proposto tardivamente). Nel merito, la Corte distrettuale riteneva non tardivo il deposito della copia del registro di contabilità da parte della società appaltatrice, nel quale erano state inserite le riserve e, quindi, lo stesso poteva essere utilizzato al fine del decidere, anche perché non risultava che il comune avesse contestato nel primo grado di giudizio la ritualità e tempestività di tale produzione accettandone pertanto implicitamente il relativo deposito, né aveva proceduto nei modo e nei termini previsti al disconoscimento dell'autenticità della scrittura prodotta dalla parte attrice, né aveva sollevato tempestivamente, trattandosi di diritti disponibili, l'eccezione di decadenza dalla possibilità di inserire riserve, avendo contestato la riserva solo nel merito: la Corte d'appello, quindi, riteneva fondata la domanda volta ad ottenere il pagamento di quanto preteso con le riserve nn. 2 e 5, mentre riteneva infondata nel merito, la pretesa relativa alle restanti riserve, oltre che la domanda subordinata di indebito arricchimento. Il comune di Montemiletto ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre la G.S.G. Costruzioni srl non presentava difese scritte.
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