Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/11/2017, n. 28361
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Qualora il T.A.R., adito a seguito di dichiarazione di carenza di giurisdizione del collegio arbitrale, dichiari a sua volta il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, e una delle parti ricorra nuovamente al collegio arbitrale, l'instaurazione del giudizio arbitrale, senza che la decisione sia stata impugnata dalle parti davanti al Consiglio di Stato, determina la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, dovendosi ritenere correttamente applicato il principio della “translatio iudicii” ai rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali anche prima dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d’appello che, chiamata a decidere su di un lodo arbitrale, aveva ritenuto formatosi il giudicato sulla giurisdizione per effetto della mancata impugnazione della sentenza del giudice amministrativo di primo grado, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario e conseguente nuovo atto di accesso, ad impulso di parte, al collegio arbitrale).
Sul provvedimento
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 2836 1| 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto GIOVANNI CANZIO Primo Presidente GIURISDIZIONE STEFANO SCHIRO' Presidente Sezione REVISIONE PREZZI GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione ANIELLO NAPPI Consigliere Ud. 4/4/2017 PU PIETRO CAMPANILE Consigliere Cron. 28361 ULIANA ARMANO Consigliere R.G.N. 15139/2015 PASQUALE D'ASCOLA Consigliere Rel. CI. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Consigliere MILENA FALASCHI Consigliere SENTENZA sul ricorso 15139/2015 proposto da: COMUNE DI MONDRAGONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente -
contro
C.O.V.I.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 7, presso lo 253/17 STUDIO TITOMANLIO-ABBAMONTE, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO TURTURIELLO, GIUSEPPE ABBAMONTE e ARMANDO DANILO PECORARO;
controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di N, depositata in data 9/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal consigliere dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Francesco Mangazzo per delega dell'avvocato Ernesto Sticchi Damiani e Sergio Turturiello. 2
Fatti di causa
1) La controversia, si legge in principio di ricorso, concerne la richiesta da parte di COVIM s.r.l. della revisione del canone di appalto per il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti svolto per il comune di Mondragone fra il 13 settembre 1991 e il 15 aprile 1999. La società aveva adito un Collegio Arbitrale che si era dichiarato carente di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il T Campania, cui Covim si era quindi rivolta con ricorso n. 12169/2000, aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza del T, recante il n. 15614 del 2007 era passata in giudicato (ricorso pag.2). Covim il 30 giugno 2008 notificava quindi al comune di Mondragone nuovo atto "di accesso arbitrale e contestuale nomina di arbitro". Il lodo arbitrale, reso il 18-29 novembre 2011, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condannava il Comune al pagamento dell'importo di circa 848 mila euro oltre interessi legali dal 1998. La Corte di appello di Napoli con sentenza 9 dicembre 2014 ha rigettato l'impugnazione del lodo. 2) Il ricorso del comune di Mondragone, rivolto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione, consta di due motivi, illustrati da memoria. La società intimata ha resistito con controricorso. n.15139-15 D'Ascola rel A 3 Ragioni della decisione 3) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 324 cp.c. e 2909 c.c. nonché dell'art. 3 del d.l. 333/1992. Il Comune critica