Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2021, n. 08720
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso 26772-2016 proposto da: V I J I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SALARIA
292, presso lo studio dell'avvocato F B, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, MARGHERITA FOSSATI giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimato- avverso la sentenza n. 575/2016 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. A M B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per il rigetto;
udito per il ricorrente l'Avvocato M A che ha chiesto l'accoglimento;
R. G.N. 26772-16
FATTI DI CAUSA
Valadez III° J I impugnava l'avviso di liquidazione n. TLI(20120RA00038 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986 in materia di imposta di registro, notificato dall'Agenzia delle entrate per omesso versamento dell'imposta di do- nazione in relazione ad un trasferimento di denaro pari euro 520.000,00. La contestazione scaturiva dalla risposta resa dal ricorren- te, cittadino statunitense residente in Italia, ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di altro procedimento aperto nei suoi con- fronti in materia di imposte sui redditi (questionario sul redditometro), nella quale dichiarava di avere ricevuto dette somme dal compagno, A R C, al quale era legato da una "unione domestica" regolarmente formalizzata in Svizzera, ove i due erano in precedenza entrambi residenti, e disciplinata ai sensi della Legge Federale sull'Unione Domestica di coppie omosessuali (LUD) del 18 agosto 2004. L'Ufficio qualificava la dazione di denaro un atto di liberalità soggetto all'imposta di donazione con aliquota dell'8°/0 senza applica- zione di franchigia, non assumendo rilievo ai fini fiscali il vincolo para — matrimoniale di derivazione straniera, in quanto l' ordinamento ita- liano non regolamentava alcuna forma di "unione" fra persone dello stesso sesso.R.G.N. 26772-16 La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, con sentenza n. 50 del 2014, respingeva il ricorso. La decisione veniva appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, con sentenza n. 575/2016, accoglieva parzialmente il gravame, qualificando la da- zione di denaro tra persone legate de unione omoaffettiva riconosciuta in un ordinamento straniero (alla luce della giurisprudenza CEDU e nazionale) come donazione tra "familiari" o "parenti", con applicazio- ne dell'aliquota del 6%. Il contribuente propone ricorso per la cassa- zione della pronuncia svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisi- vo per il giudizio
SALARIA
292, presso lo studio dell'avvocato F B, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, MARGHERITA FOSSATI giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimato- avverso la sentenza n. 575/2016 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. A M B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per il rigetto;
udito per il ricorrente l'Avvocato M A che ha chiesto l'accoglimento;
R. G.N. 26772-16
FATTI DI CAUSA
Valadez III° J I impugnava l'avviso di liquidazione n. TLI(20120RA00038 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986 in materia di imposta di registro, notificato dall'Agenzia delle entrate per omesso versamento dell'imposta di do- nazione in relazione ad un trasferimento di denaro pari euro 520.000,00. La contestazione scaturiva dalla risposta resa dal ricorren- te, cittadino statunitense residente in Italia, ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di altro procedimento aperto nei suoi con- fronti in materia di imposte sui redditi (questionario sul redditometro), nella quale dichiarava di avere ricevuto dette somme dal compagno, A R C, al quale era legato da una "unione domestica" regolarmente formalizzata in Svizzera, ove i due erano in precedenza entrambi residenti, e disciplinata ai sensi della Legge Federale sull'Unione Domestica di coppie omosessuali (LUD) del 18 agosto 2004. L'Ufficio qualificava la dazione di denaro un atto di liberalità soggetto all'imposta di donazione con aliquota dell'8°/0 senza applica- zione di franchigia, non assumendo rilievo ai fini fiscali il vincolo para — matrimoniale di derivazione straniera, in quanto l' ordinamento ita- liano non regolamentava alcuna forma di "unione" fra persone dello stesso sesso.R.G.N. 26772-16 La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, con sentenza n. 50 del 2014, respingeva il ricorso. La decisione veniva appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, con sentenza n. 575/2016, accoglieva parzialmente il gravame, qualificando la da- zione di denaro tra persone legate de unione omoaffettiva riconosciuta in un ordinamento straniero (alla luce della giurisprudenza CEDU e nazionale) come donazione tra "familiari" o "parenti", con applicazio- ne dell'aliquota del 6%. Il contribuente propone ricorso per la cassa- zione della pronuncia svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisi- vo per il giudizio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi