Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 28/05/2019, n. 23267

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 28/05/2019, n. 23267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23267
Data del deposito : 28 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAYED ZADAH FARID nato il 05/05/1990 avverso l'ordinanza del 15/10/2018 del TRIB. LIBERIA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere D D;
lette le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA il quale conclude per il rigetto E' presente l'avvocato M S del foro di RIETI in difesa di: SAYED ZADAH FARID il quale si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Z F S, indagato per reati di rapina (capo 2), di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 10) e di associazione a delinquere (capo 15) e attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ricorre avverso l'ordinanza resa il 15/10/2018 dal Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame contro il provvedimento del Gip.

2. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Questa si è prevalentemente incentrata sul grave quadro indiziario e sulle indagini svolte, argomentando in maniera contraddittoria e illogica sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Si sospetta che il S, considerato soggetto particolarmente spregiudicato e scaltro, sia inserito in un contesto internazionale di operazioni illecite. Sotto lo specifico profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione, il ricorrente osserva che, se è vero, come rileva il Tribunale, che vi è differenza tra attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed attualità e concretezza delle condotte criminose, risulta tuttavia illogica la conclusione cui questo perviene laddove afferma che «tra le condotte contestate e la data di emissione dell'ordinanza impugnata intercorre un arco temporale non particolarmente significativo che nei casi più risalenti raggiunge poco più di due anni». Così dicendo, però, il Giudice omette di tener debito conto del fatto che, come emerge dalle indagini, è trascorso oltre un anno e mezzo dall'ultimo fatto accertato a livello captativo. Arco temporale del tutto incongruo rispetto alla presunta attualità del comportamento recidivante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che,—secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condividerrordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento [Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (dep. il 04/01/2012) Siciliano, Rv. 251760].

3. Con riferimento alle censure mosse dal S in punto di valutazione del pericolo di reiterazione del reato, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che la I verifica dell'esistenza di concreti elementi indicativi in tal senso deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'imputato [Sez. 3, n. 15925 del 18/12/2015, Macrì, Rv. 266829;
Sez. 3, n. 14846 del 05/03/2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464;
Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Cavallari, Rv. 2372409] e che detto pericolo può essere desunto anche dalla pluralità dei fatti contestati, che, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e, quindi, anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo. Pur a fronte delle modifiche recentemente apportate dalla legge n. 47/2015 al sistema delle misure cautelari, devono invero ritenersi tuttora validi i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di reati, nei termini e limiti in cui la Corte lo aveva già valorizzato prima della cennata novella legislativa: sul punto si ricorda l'orientamento espresso da questa Sezione (n. 35861 del 10/10/2006, Mascia, Rv. 235041), secondo cui l'attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato;
tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato [Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa e altro, Rv. 254936;
Sez. 4, n. 6717 del 26/06/2007, dep. 2008, Rocchetti, Rv. 239019]. Anche nell'attuale quadro normativo, la Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902: in motivazione, la Corte ha peraltro precisato che la sussistenza di un onere motivazionale sull'attualità delle esigenze cautelari era già desumibile, nell'assetto normativo previgente, dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.). Permane dunque valido il principio secondo cui, per stabilire se vi sia attualità del pericolo di reiterazione di reati, non é sufficiente fare riferimento al decorso del tempo, occorrendo all'uopo sottoporre a scrutinio le peculiarità della vicenda cautelare;
e, se é vero che, in base alla novella legislativa, l'attualità e concretezza del pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, purtuttavia va ricordato che, in merito all'applicabilità dei criteri così introdotti dalla L. n. 47/2015, la Corte ha recentemente avuto modo di precisare che, sebbene il divieto previsto dall'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla L n. 47/2015, non consenta di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, esso non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168).
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