Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 16593

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In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 16593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16593
Data del deposito : 18 giugno 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso l'avvocato BATTAGLIA MONICA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
R.A. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato REMIDDI LAURA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE IANNI GRAZIA MARIA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro
PROCURATORE: GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO DI NAPOLI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1067/07 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/04/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2008 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato BATTAGLIA MONICA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l'Avvocato DE IANNI GRAZIA MARIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO

1. G..P. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Napoli in data 11 aprile 2007, confermativa di quella del Tribunale che, nel pronunciarne la separazione personale dal coniugo A..R. , con addebito esclusivo ad esso P. , ha
affidato il figlio e assegnato la casa coniugale alla moglie e posto, altresì, a suo carico un assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 in favore della R. e di Euro 1.200,00 per il figlio. Resiste l'intimata con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 2. L'odierna impugnazione si articola in sette motivi, formalmente conclusi, ciascuno, da plurimi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. e, rispettivamente volti - i primi tre a contestare la
statuizione sull'addebito della separazione (al ricorrente invece che, come da lui richiesto, alla moglie) e i residui quattro a censurare, nell'ordine, il decisum relativo all'affidamento del figlio minore (alla moglie e non "condiviso"), all'assegnazione della casa coniugale (interamente alla R. non ostante la dedotta divisibilità e la chiesta divisione dell'immobile), all'attribuzione dell'assegno in favore della moglie e del figlio.

3. Il primo motivo - con il quale il P. , in particolare, previamente, in rito, denuncia violazione degli artt. 184 e 345, 115, 116 c.p.c. in cui assume essere incorsa la Corte territoriale con il confermare il rigetto della sua istanza di ammissione di atti (prodotti in primo grado oltre i termini di cui al citato art. 184 e riprodotti in sede di gravame) relativi a procedimenti penali intentati nei suoi confronti dalla moglie e conclusisi con provvedimenti di archiviazione è inammissibile.
E ciò al di là del difetto di autosufficienza della censura per la ragione comunque che la violazione delle norme suindicate, e la formulazione dei correlativi quesiti di diritto, è non pertinente e surrettizia, una volta che il mancato accoglimento della riferita istanza del ricorrente risulta motivalo da quei giudici non sulla base di preclusioni derivanti dalla norme

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