Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/1988, n. 6469
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A norma dell'art. 8, sesto comma, del decreto legge n. 264 del 1974 (convertito dalla legge n. 386 del 1974) e dell'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977, autenticamente interpretati dall'art. 6 del decreto legge 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito con legge n. 103 del 1985), la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 1988, ai medici in regime di convenzionamento esterno con i soppressi enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge del 1974, da intendersi prorogata finché non siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche di cui alla citata legge del 1977, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. ( Conf 4647/88, mass n 459531).*