Cass. pen., sez. V trib., sentenza 20/01/2023, n. 02502

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 20/01/2023, n. 02502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02502
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MERCURIO CLAUDIO nato a BOLZANO il 04/01/1965 DE MARCHI TIZIANA LUCIANA nato a LEGNANO il 23/06/1960 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E P;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, S P, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e alla recidiva, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e conferma della responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per MERCURIO CLAUDIO;
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e conferma della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per DE MARCHI TIZIANA LUCIANA;
rigetto dei ricorsi nel resto.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. D I, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Udite le conclusioni dell'avv. F C C, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. B B e avv. C P, il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 aprile 20:19, nei confronti di M S, D M T L e M C, ha rideterminato la pena nei confronti del M in anni due di reclusione, con giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e alla recidiva per il M, esclusa la condotta distrattiva relativa ai crediti, alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie per la durata di cinque anni per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 primo comma n.1 e 2, 219 secondo comma n.1 legge fallimentare. L'imputazione ha ad oggetto il reato in concorso di bancarotta distrattiva di disponibilità liquide (euro 859.000,00), macchinari, attrezzature, impianti, per un valore non inferiore ad euro 943.000,00;
nonché di bancarotta documentale cd. specifica, in relazione alla società Polvere di Stelle s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 24 maggio 2013;
il M quale legale rappresentante dal dicembre 2008 sino al maggio 2013;
il M e la D M quali amministratori di fatto dal maggio 2008 sino al fallimento, nonché precedenti componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati M e D M, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, con distinti atti, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. L'imputato M C ha proposto ricorso, con due distinti atti rispettivamente sottoscritti dai due difensori di fiducia, avv. B B e avv. C P.

2.1.1. Nel ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. B B, con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente. Lamenta la difesa, in primo luogo, la contraddittorietà nella sentenza la quale, dopo avere affermato che a seguito della cessione della società nel 2008 al coimputato M, la stessa aveva cessato di operare, riconosce tuttavia al ricorrente la qualità di amministratore di fatto in quello stesso periodo. La sentenza impugnata non chiarisce in che cosa sia consistita l'attività gestoria del ricorrente quale amministratore di fatto, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiamata, che richiede, per configurare il profilo dell'amministratore di fatto, alcuni specifici indicatori, indici sintomatici della diretta partecipazione alla vita della società che nel caso di specie, non si rinvengono nel provvedimento impugnato. Sullo specifico punto, le dichiarazioni dei testi P e C non sono state in grado di attribuire al ricorrente un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non occasionale, limitandosi il P ad affermare che i suoi rapporti commerciali con il M si erano fermati nell'anno 2007. Lo stesso dicasi per la testimonianza del C e dello stesso curatore fallimenl:are. L'ulteriore circostanza affermata in sentenza, secondo la quale la cessione di quote al M nell'anno 2008 avvenne senza la corresponsione di un corrispettivo, non risponde a verità, come risulta dalla prova documentale rappresentata dall'atto notarile di cessione di quote a seguito del quale il M ebbe a corrispondere una somma di danaro. Siffatta doglianza è stata oggetto di specifici motivi di appello in relazione ai quali la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta.

2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta distrattiva. Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata erroneamente equipara il forte indebitamento societario realizzatosi nel periodo di amministrazione del ricorrente alla condotta distrattiva, senza specificare quali siano state le condotte fraudolente poste in essere finalizzate al pregiudizio del ceto creditorio. L'ammontare dei debiti calcolati dal curatore fallimentare è costituito dalla provvista da corrispondere alla principale creditrice Elpitel srl per la erogazione dei servizi satellitari che, seppure erogati, non sono stati più utilizzati dal 2008. La condotta che emerge può ricondursi ad un inadempimento di natura civilistica nei confronti della Epiltel non ravvisandosi alcuna condotta fraudolenta.Se, come sostiene la Corte territoriale, il forte indebitamerto è avvenuto sino all'anno 2008, sussisteva un preciso onere motivazionale nell'individuazione delle condotte dolose intervenute cinque anni prima del dichiarato fallimento.

2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza impugnata dà atto che l'ultimo bilancio depositato risale al 31 dicembre 2017. Non può dunque essere attribuita al ricorrente l'occultamento delle scritture contabili, gravando sul coimputato M, dal 2008 in poi, la tenuta della contabilità e la consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore.

2.1.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza sulla base delle dichiarazioni del curatore, la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori è incompatibile con la effettuazione del bonifico da parte della coimputata D M in favore della Polvere di Stelle al fine di ripianare le perdite in data 21 maggio 2008. Apodittica e illogica risulta altresì la motivazione della sentenza impugnata che ritiene che se anche il bonifico fosse stato effettuato, lo stesso proveniva da una società della D M, "La Marchigiana", ed era stato cLinque effettuato al solo scopo di svuotare le casse di siffatta società. Siffatta argomentazione risulta eccentrica rispetto al caso in esame dal momento che il comportamento potrebbe essere perseguito penalmente in un processo di bancarotta della Marchigiana, ma non è rilevante nel caso di specie. Al contrario, dalla relazione fallimentare emerge la dichiarazione dell'avv. F il quale ha riferito che la liquidità non rinvenuta sul conto corrente della società era stata utilizzata per ripianare i debiti. In realtà i due precedenti amministratori (D M- M), avvedutisi della situazione debitoria nel dicembre 2017, hanno effettuato un cospicuo bonifico per ripianare i debiti, condotta incompatibile con l'elemento soggettivo richiesto sia in relazione alla bancarotta distrattiva che in relazione alla bancarotta documentale.

2.1.5 Con il quinto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante contestata. Evidenzia il ricorrente la insussistenza della aggravante dei più fatti di bancarotta, atteso che la condotta distrattiva dei crediti è già stata esclusa dai giudice di primo grado, la condotta distrattiva dei macchinari e degli arredi non sussiste in quanto i beni materiali sono stati rinvenuti;
l'occultamento delle scritture contabili può essere al più attribuito al M, quale ultimo legale rappresentante della società.

2.1.6. Con il sesto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della cd. "bancarotta riparata". La sentenza impugnata, a fronte della specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, ha escluso la sussistenza della ipotesi della bancarotta riparata valorizzando l'assenza di traccia contabile del bonifico. Inoltre, l'argomentazione ulteriore in base alla quale anche la somma versata con il bonifico per il ripianamento delle perdite sarebbe stata anch'essa distratta, non rileva nei confronti del M potendosi ritenere che la distrazione eventuale sia stata opera del M.

2.1.7. Con il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale, nell'escludere la concessione della invocata attenuante, ha valorizzato la riduzione dei fondi disponibili per il riparto dei creditori per il notevole importo di 900.000,00 euro, senza tuttavia tenere conto del bonifico riparativo e dell'incontestato ammortamento dei beni strumentali, motivando dunque sul punto in modo manifestamente illogico e contraddittorio.
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