Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2022, n. 30393

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2022, n. 30393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30393
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 15849-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, 2489 ANTONELLA PATTERI;

- ricorrente -

contro

C ANIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO DE MICHELE, COSIMO SUMMA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2732/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/12/2015 R.G.N. 1572/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott. R M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 15849-2016 /NPS Chiriatti Antonio udien.za del 22 ,giugno 2022

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2732 del 2015 la Corte di appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di A C alla riliquidazione della pensione in godimento con l'inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nei limiti della decadenza triennale, a decorrere, a ritroso, dalla domanda giudiziale ed ha condannato l'Inps al pagamento delle relative differenze pensionistiche con decorrenza dal 10.3.2009, oltre interessi legali.

2. Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava, in linea generale, che nei periodi di contribuzione figurativa dovevano essere inclusi nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute).

3. Essi rientravano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile, prevista ai fini contributivi della L. n. 153 del 1969, art 12, (poi modificata dal D.Igs. n. 314 del 1997 ed ulteriormente precisata dall'ad 24 I. n.183 del 2010), e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento la L. n. 155 del 1981, art.8. 4. Riteneva la Corte territoriale non assolto l'onere probatorio, a carico dell'ente, debitore della prestazione richiesta, di avere effettivamente operato tale
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