Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20036
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/08/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 12 agosto 2022 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata dal ricorrente avverso la sentenza irrevocabile della Corte di appello di L'Aquila del 7 marzo 2013 che ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti di AC GI per difetto di querela in relazione ai reati di cui ai capi C), D), F), H) (tutti riqualificati ai sensi degli artt.624 e 611 cod. pen.), assolvendolo da altre imputazioni e revocando le statuizioni civili. La ordinanza ha escluso che avverso una sentenza di tale natura sia possibile proporre istanza di revisione, richiamando altresì la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n.6141/2018), la quale ha statuito che la revisione può riguardare una sentenza di natura processuale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ma solo nella ipotesi in cui siano rimaste ferme le statuizioni civili.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso AC GI, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo.
2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art.634 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello dichiarato la inammissibilità della istanza fuori dei casi consentiti;
anche in relazione agli artt.578- bis e 129 cod. proc. pen. Seppure la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 61 n.11 cod. pen. nei confronti di AC GI, tuttavia nella motivazione della sentenza ha affermato la responsabilità dello stesso indicando che egli incassò abusivamente gli assegni per utilizzarne gli importi per finalità personali, violando l'art.578-bis cod. proc. pen. che vieta il riconoscimento dello status di condannato colpevole come invece incidentalmente affermato nella