Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2014, n. 26958

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L'art. 3, commi 8 e 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel prevedere che il rapporto di lavoro del direttore generale di un'azienda sanitaria ha carattere esclusivo ed è incompatibile con l'instaurazione di altri rapporti di carattere dipendente o autonomo, ha carattere imperativo e inderogabile, sicché non é consentita l'instaurazione di un ulteriore rapporto neppure con l'azienda sanitaria nel cui interesse la regola dell'esclusività è posta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2014, n. 26958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26958
Data del deposito : 19 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S P - Presidente -
Dott. DE R A - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24879/2011 proposto da:
ISMETT - ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE S.R.L. C.F. 04544550827, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIAVE

52, presso lo studio dell'avvocato R C, rappresentato e difeso dagli avvocati P N, G M, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
PIAZZA CARMELO C.F. PZZCML42M30F943W;



- intimato -


nonché da:
PIAZZA CARMELO C.F. PZZCML42M30F943W, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SPALLANZANI

22, presso lo studio dell'avvocato V P, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, L G, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISMETT - (ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE S.R.L.) C.F. 04544550827;



- intimati -


avverso la sentenza n. 643/2011 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2011 R.G.N. 1977/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato CARCIONE RENATO per delega MAZZARELLA GIUSEPPE udito l'Avvocato BAVETTA CARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, riformando la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domanda di P Carmelo, proposta nei confronti della società ISMETT, avente ad oggetto il pagamento, e di compensi per l'espletamento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di somma di danaro a titolo di risarcimento danni per l'ingiustificata revoca dell'incarico, accoglieva solo in parte la domanda concernente il pagamento di compensi e rigettava nel resto la pretesa del P. A fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, la Corte del merito, innanzitutto, rilevava che non poteva ritenersi, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, che ostava al riconoscimento dei reclamati compensi la esclusività, sancita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, dell'incarico, ricoperto dal P, di
direttore generale con l'ARNAS civico poiché la funzione ricoperta presso l'ISMETT era stata conferita nell'interesse della stessa ARNAS alla cui tutela era stata sancita l'esclusività. E poiché si trattava, osservava la predetta Corte, di attività aggiuntiva spettava il reclamato compenso, ma solo dalla data in cui era stata revocata la rinuncia da parte del P alla relativa remunerazione la quale poteva essere fissata in via parametrica ex delibera dell'assemblea dell'ISMETT che a tanto aveva provveduto. Quanto al richiesto risarcimento dei danni per le revoca dell'incarico rilevava, la Corte territoriale, che la relativa domanda doveva essere disattesa poiché si basava sulla valutazione dell'opportunità della revoca che, pertanto, era sottratta al sindacato giudiziale.
Nè, aggiungeva la predetta Corte, era stato allegato che la motivazione esplicitata nell'atto di revoca fosse un mero pretesto. Avverso questa sentenza la società ISMETT ricorre in cassazione sulla base di quattro censure, illustrate da memoria. Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione incidentale assistita da un'unica censura, precisata da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la società, deducendo violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, commi 8 e 10, come introdotti dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, sostiene che la Corte del merito, erroneamente interpretando la denunciata norma, ha ritenuto che il principio dell'esclusività potesse essere derogato nell'ipotesi in cui un ulteriore incarico fosse conferito dall'ente nel cui interesse è sancita l'esclusività.
Con la seconda critica del ricorso principale la società, allegando violazione e falsa applicazione degli artt. 2363, 2389, 2392, 1709 e 1353 c.c., nonché vizio di motivazione, prospetta che la Corte del merito ha erroneamente fatto riferimento, per la determinazione del compenso spettante al P, alla deliberazione assembleare non tenendo conto che la stessa era sottoposta a varie condizioni senza che fosse stata fornita la prova del loro avveramento. Con la terza censura del ricorso principale la società, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1710 c.c. e del principio dell'abuso di diritto nonché omessa e/insufficiente motivazione, deduce che la Corte territoriale non ha tenuto conto che il P aveva omesso deliberatamente di convocare l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno la nomina di nuovo presidente del consiglio di amministrazione allo scopo di prolungare artificiosamente il rapporto negoziale.
Con l'ultimo motivo del ricorso principale la società chiede ex artt. 91 e 92 c.p.c., la condanna di controparte alle spese
processuali ovvero la loro compensazione.
Con il ricorso incidentale il P, prospettando violazione e falsa applicazione dell'art. 2383 c.c. e dei principi sull'abuso del diritto nonché vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata in punto d'affermata insindacabilità della revoca poiché, si prospetta, si trattava di valutare, non l'opportunità del provvedimento, bensì se le ragioni poste a base della stessa corrispondevano all'interesse della società.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Ritiene, infatti, questo Giudice di legittimità che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare i commi 8 e 10, i quali sanciscono,
all'ottavo comma, rispettivamente che "Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo...." e che "Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo....." ed, al comma 10, che "La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo", vadano interpretati nel senso che non è consentito alcuna deroga alla regola dell'esclusività anche con riferimento all'ipotesi in cui l'altro rapporto di lavoro sia stato instaurato dall'azienda sanitaria nel cui interesse l'esclusività è prevista. Si tratta come, già affermato da questa Corte regolatrice, di norma imperativa non derogabile dalle parti (Cass. 8 maggio 2012 n. 6958) dove il plurimo richiamo all'esclusività è "logicamente da intendere volto a far sì che l'incarico sia totalmente assorbente dell'attività del direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera e ciò sia sotto il profilo quantitativo (tempo pieno) sia sotto il profilo della cura, in via esclusiva, degli interessi della preponente (impegno esclusivo)" (Così Cass. 12 luglio 2001 n. 9464). Tanto comporta l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale nel quale rimangono assorbite le ulteriori critiche del ricorso principale e di quello incidentale.
La sentenza impugnata, va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ex art. 384 c.p.c., comma 2, nel merito rigetta la domanda originaria del P
Carmelo.
Le contrapposte soluzioni cui sono pervenuti i giudici di merito costituisce circostanza rilevante per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, la compensazione delle spese dell'intero processo.

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