Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2020, n. 07949

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2020, n. 07949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07949
Data del deposito : 20 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11887-2018 proposto da: G T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 16/B, presso lo studio dell'avvocato S P, rappresentato e difeso dagli avvocati G OLIO, GIUSEPPE ADEO OSTILLIO;

- ricorrente -

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA , in persona del Procuratore Dirigente Affari Legali di gruppo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE presso lo studio dell'avvocato M L, rappresentata e difesa dall'avvocato F C;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 319/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di T, depositata il 05/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2019 dal Consigliere Dott. A P;Rilevato che:

1. Nel 2010, T G conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, la Reale Mutua ‘ssicurazioni per sentirla condannare al pagamento di euro 114.750,00 a titolo di indennizzo, per il furto della sua autovettura, avvenuto in data 4 giugno 2010. 1,a convenuta, costituendosi in giudizio contestava la domanda, sia perché dall'ispezione effettuata sulla chiave elettronica della vettura era emerso che l'ultimo utilizzo risaliva al 3 giugno 2010 alle ore 7,02, sia per l'inverosimiglianza delle dedotte circostanze dell'accadimento, e pertanto ne chiedeva il rigetto oltre che gli atti venissero rimessi al PM per la riapertura delle indagini relative al procedimento penale. Con sentenza n. 2742/2013, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento della sanzione pecuniaria, in favore della convenuta, ex art. 96 c.p.c., oltre le spese di lite. 2. _\vverso tale decisione, T G ha proposto appello. Conclusosi il procedimento penale, con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, la Corte d'appello di Taranto, con sentenza n. 319 del 5 ottobre 2017, ha annullato la condanna del Guarini al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art.96 c.p.c., terzo comma, confermando per il resto la sentenza di primo grado, poiché ha ritenuto non provato l'accadimento del furto, dopo aver parcheggiato e chiuso a chiave l'auto, nonché il nesso di casualità tra il furto e la sparizione dell'autovettura.

3. Avverso tale pronuncia T G propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

4. La Società Reale Mutua
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