Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/07/2022, n. 23551
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20268/15 R.G. proposto da: GALLUCCI LUCIANO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avvocato G d B, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Quirino D’Angelo in Roma, via Paolo Emilio, n. 34 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale sito in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. ABBRUZZO n. 34/4/15, depositata in data 20/01/15. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 del consigliere dott.ssa M L D R. Rilevato che: 1. L' A genzia delle Entrate - direzione provinciale di Teramo impugnava la decisione della C.t.p. di Teramo, depositata il Oggetto: avv. accer. IRPEF- Add. Reg. 2007 13/02/2013, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente L G avverso l'avviso di accertamento IRPEF, addizionale regionale ed altro per l’anno 2007 con cui veniva ritenuto ingiustificato l'incremento patrimoniale occorso nell'anno. Il maggior reddito era stato accertato sinteticamente in capo al contribuente in virtù dell’incremento patrimoniale conseguito all’acquisto di diversi cespiti immobiliari con diversi atti rispettivamente in data 02/04/2007, 21/03/2007, 25/10/2007 ed ancora 25/10/2007 nonché di valori immobiliari in data 17/12/2007 ed ancora dall'anticipo prezzo di un immobile acquistato in data 09/05/2008;inoltre, il giudice tributario aveva ritenuto sufficientemente provato che il contribuente aveva potuto disporre di una provvista rinveniente da un mutuo ipotecario per complessivi € 1.450.000,00 ed utilizzati per € 1.387.000,00, posto in ammortamento dal 01/07/08 ma erogato in preammortamento per l’anzidetta complessiva somma in rate alle date del 02/05/2006, 26/07/2006 ed 11/06/2008, a nulla rilevando che il mutuo avesse una diversa destinazione ossia quella della costruzione ovvero ristrutturazione di un complesso immobiliare sito nel comune di Foggia. In giudizio si costituiva il contribuente che deduceva l’infondatezza dell’appello. 2.La C.t.r. dell'Abruzzo, con sentenza n. 34/IV/2015, depositata il 20/01/2015 accoglieva l'appello e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava il ricorso introduttivo del contribuente. 3. La sentenza della C.t.r. dell'Abruzzo è stata impugnata d al contribuente sulla scorta di cinque motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 7 giugno 2022, per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 7 della legge del 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. prov. civ. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto e sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. prov. civ. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge del 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 1.5 Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., l’omessa motivazione suun punto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
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