Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2019, n. 27920

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La nozione di contumacia, rilevante ai fini dell'operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001, non si applica ai fini del calcolo della durata del processo penale fissata dall'art. 2, comma 2-bis, della stessa legge, posto che la limitazione del riferimento alla sola contumacia civile contenuto nella suddetta norma trova conforto, oltre che nella terminologia impiegata dal legislatore ("contumacia della parte"), nella diversità della natura e della disciplina della contumacia nel processo civile e in quello penale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2019, n. 27920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27920
Data del deposito : 30 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

279 20-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da: EQUA RIPARAZIONEPasquale D'Acola - Presidente - A S -Consigliere - Ud. 13/03/2019 - - Rel. Consigliere - A C PU R.G.N. 3562/2018 G F Consigliere - Consigliere - Rep. C B M Gar. 27920 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3562-2018 proposto da: D'amico Adiutore, G L ex lege domiciliati presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentati e difese dall'avvocato R A;
-

- ricorrenti -

contro

Ministero Della Giustizia 8018440587, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Salerno, depositata il 28/06/2017;
714/19 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2019 dal Consigliere A C;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto procuratore generale I P che ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-sexies in relazione agli artt. 24,111,117 Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 6 Cedu.

FATTI DI CAUSA

1.Il presente giudizio trae origine dal ricorso depositato il 14 marzo 2016 da Adiutore D'Amico e L G per conseguire l'equa riparazione ai sensi della legge 89/2001 in relazione al procedimento penale a loro carico n. 6619/2009 definito in primo grado dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 2179 divenuta irrevocabile il 30/12/2015. 2.La Corte d'appello di Salerno in composizione monocratica aveva respinto il ricorso precisando che Adiutore D'Amico era rimasto contumace per tutta la durata del processo, nè aveva allegato alcuna circostanza in base alla quale poter superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo previsto dall'art., comma 2-sexies 2 come modificato dall'art.1, comma 777, I.n.89/2001 1.208/2015. 3.Con riguardo alla domanda proposta da L G, il consigliere designato aveva rilevato che l'imputato era comparso all'udienza del 31 gennaio 2012 con conseguente revoca della dichiarazione di contumacia, ma che da tale data sino a quella di deposito della sentenza e cioè il 24 agosto 2015, nonché detratto il termine concesso a seguito delle richieste di rinvio avanzata dal suo difensore, il termine complessivo di durata del procedimento era pari a 3 anni e 24 giorni, tenuto conto che l'art.

2-bis 1. Pinto che prevede la Ric. 2018 n. 03562 sez. S2 ud. 13-03-2019 -2- liquidazione dell'indennizzo soltanto per la frazione di anno il riconoscimento di superiore a sei mesi, non comportava alcun indennizzo.

4.Avverso il decreto della corte d'appello emesso in composizione monocratica veniva proposta rituale opposizione avanti la corte d'appello in composizione collegiale, la quale con decreto del 28/6/2017 confermava il rigetto del ricorso.

5.La cassazione di quest'ultimo provvedimento è stata chiesta da L G e da Adiutore D'Amico con ricorso notificato il 25 gennaio 2018 ed articolato su cinque motivi, cui resiste con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

6.Con ordinanza interlocutoria del 23 ottobre 2018 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza delle questioni proposte. RAGIONI DELLA DECISIONE della1.Va preliminarmente dichiarata la non rilevanza questione di legittimità posta dal P.M. sull'articolo 2, comma 2- sexies, legge n. 98/2001 in relazione agli artt. 24,111, 117 Cost. ed al parametro interposto dell'art. 6 della CEDU, ritenendo il collegio, per quanto di seguito esposto, decisiva ai fini dell'esito del ricorso in esame, l'applicazione del diverso art. 2, comma 2-bis della legge cit. .

2.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione - in relazione all'articolo 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. - degli artt. 2, comma 2-sexies lett.b) I.n.89/2001 come modificato dall'art. 1 comma 777 della I. n. 208/2015 nonché degli articoli 6 e 13 CEDU nell'interpretazione fornitane dalla Corte EDU, laddove la Corte d'appello di Salerno aveva negato l'indennizzo in ragione della contumacia dei ricorrenti nel processo penale. Ric. 2018 n. 03562 sez. S2 ud. 13-03-2019 -3- 2.1. Ad avviso di parte ricorrente la disposizione dell'art. 2, comma 2-sexies lett. b), che prevede l'insussistenza della pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di "contumacia della parte" riguarderebbe esclusivamente il processo civile, mentre nel processo penale la figura dell'indagato e/o dell'imputato restano tali indipendentemente dalla loro contumacia.

3.Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione ed erronea applicazione - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli articoli 23 e 24 della legge 87/1953 - nonchè degli artt. 2, commi 2-bis e 2-quater, I. 89/2001 ed ancora degli art. 117 Cost., 6 par.1 CEDU in relazione all'art. 349 cod. proc. pen., per avere la corte territoriale escluso ai fini del computo della durata ragionevole del processo la fase delle indagini preliminari, nonostante i ricorrenti avessero avuto modo di conoscere ufficialmente del procedimento a loro carico e cioè rispettivamente il G l'11/6/2009 e il D'Amico il 31/7/2009, allorquando era stato loro comunicato dalla polizia giudiziaria di essere indagati in ordine al reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen.. il motivo è fondato in 3.1. Ad avviso dei ricorrenti considerazione dell'intervenuta sentenza n. 184/2015 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione al - parametro costituito dall'art. 6 CEDU - l'art. 2, comma 2-bis della legge 89/2001 nella parte in cui prevede che al fine del riconoscimento dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del procedimento, il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando

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