Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/1979, n. 427
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Ai sensi dell'art 25 del RD 30 dicembre 1923 n 2839 modificato dall'art 26 della legge 9 giugno 1947 n 530, spetta alla giunta comunale deliberare intorno alle azioni giudiziarie del comune che non eccedano la Competenza del pretore. Tale deliberazione non e soggetta alla ratifica del consiglio comunale, e cio anche se la deliberazione stessa, nell'erroneo presupposto che il provvedimento rientri nella Competenza del consiglio, venga adottata in via d'urgenza, con il dichiarato proposito di sottoporla, poi, alla ratifica di esso. La Competenza della giunta, ricollegandosi unicamente al valore della causa, non viene meno quando la causa stessa, per effetto delle impugnazioni, passi al giudizio del tribunale o della Corte di Cassazione. ( Conf 1762/72, mass n 358715; ( Conf 225/66, mass n 320423; ( contra 2903/78, mass n 392327).*
L'art 252 del RD 3 marzo 1934 n 383 (tu della legge comunale e provinciale) prevede casi di responsabilita contabile dello amministratore verso l'ente e non di responsabilita civile dello amministratore stesso verso le persone con le quali egli ha invalidamente contratto (facendo cosi gravare sul bilancio dell'ente spese non giustificate da quel particolare iter amministrativo, solo attraverso il quale il comune puo giuridicamente impegnarsi a compiere erogazioni patrimoniali); tale responsabilita della amministrazione trova invece fondamento nel disposto dell'art 1398 cod civ per il quale chi ha contratto come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti della facolta conferitogli, e responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato, senza sua colpa, nella validita del contratto. ( Conf 2148/64, mass n 303153).*
E inammissibile il ricorso incidentale, anche se condizionato all'accoglimento del ricorso principale, con il quale la parte interamente vittoriosa in appello riproponga tesi giuridiche subordinate, disattese o dichiarate assorbite dal giudice di merito e come tali deducibili, in caso di Cassazione della sentenza, davanti al giudice di rinvio. ( Conf 3495/74, mass n 372011; ( Conf 1623/74, mass n 369790).*