Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 12027
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NN IU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 13/10/2022 dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Benedetta D'Aloisi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/10/2022, il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto da NN IU, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 25/07/2022 dal G.i.p. del predetto Tribunale, con il quale era stata rigettata una istanza, formulata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di declaratoria di inefficacia della misura custodiale in carcere, applicata al NN in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali egli aveva riportato condanna in primo grado.
2. Ricorre per cassazione il NN, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza. Il ricorrente richiama l'intervento della Corte costituzionale che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche all'ipotesi in cui il procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza risulti definito (come nel caso di specie) con sentenza irrevocabile. Si evidenzia, in particolare, che il NN era stato tratto in arresto in data 21/07/2017, e condannato irrevocabilmente alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione (interamente espiata), per fatti che, rubricati al capo 395), erano stati oggetto anche della sentenza emessa nel 2022 nell'ambito del secondo procedimento, e posti a carico dei coimputati (laddove invece, in tale secondo giudizio, il NN era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 74 e di altre imputazioni ai sensi dell'art. 73). Il difensore osserva che i fatti di cui al capo 395) erano indissolubilmente legati a quelli delle altre imputazioni, perché oggetto di una unica indagine captativa all'esito della quale, nel maggio 2021, il NN era stato nuovamente arrestato. Si sottolinea l'irrilevanza della tardiva contestazione ex art. 74, essendo i fatti a conoscenza del P.M. dal 24/05/2017 (data di inizio delle captazioni), e si deduce pertanto la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., avendo il NN sofferto una "complessiva custodia cautelare di oltre 4 anni e 10 mesi";
si evidenzia altresì l'infondatezza del rilievo del Tribunale in ordine ad una pretesa violazione dell'onere di allegazione.
2.2. Violazione degli artt. 50 e 649 cod. proc. pen. Si lamenta la violazione del ne bis in idem, richiamando precedenti giurisprudenziali.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione degli atti rilevanti da parte del Tribunale, il quale, "per potersi liberare degli anni 3 e mesi 4 di custodia dal ricorrente subiti per l'eadem res, avrebbe dovuto viceversa provare che con quella condanna il ricorrente non era stato viceversa giudicato per un segmento della stessa condotta antigiuridica", laddove il Tribunale del riesame, nella pronuncia resa nel primo provvedimento divenuto irrevocabile, aveva sottolineato che la condotta del NN si era inserita in un "contesto delinquenziale organizzato e rodato".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché privo delle indispensabili connotazioni di specificità.
2. Come già ricordato nell'esposizione che precede, il NN era stato tratto in arresto in data 21/07/2017 per il concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con applicazione della misura custodiale in carcere;
con sentenza del 16/11/2017, egli era stato condannato alla pena detentiva di anni tre, mesi quattro di reclusione. All'odierno ricorrente è stata successivamente applicata, in data 04/05/2021, la misura custodiale in carcere nel procedimento (anche) a suo carico per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per ulteriori ipotesi di violazione dell'art. 73: anche per questi reati, il NN ha riportato condanna in primo grado, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Messina con sentenza n. 153 del 2022, alla pena detentiva di anni diciotto di reclusione. La richiesta di declaratoria di inefficacia del secondo titolo cautelare, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è stata formulata dal NN sulla scorta della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato, per i fatti relativi alla prima ordinanza, sia stato irrevocabilmente giudicato prima dell'emissione del secondo titolo cautelare (Corte cost., sent. n. 233 del 22 luglio 2011):