Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2019, n. 10816
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data 5.9.2018 del Tribunale di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. F V, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5.9.2018 il Tribunale del riesame di Taranto, accogliendo l'appello del Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, ha sequestrato il conto corrente n. 01 099 01001533 della Banca Popolare di Bari, intestato ad A A con saldo attivo di euro 150.690,54. 2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 1851 cod. civ. e 12 delle condizioni generali di contratto. Assume che l'oggetto del sequestro era una somma vincolata da pegno irregolare, laddove il Tribunale aveva ritenuto fosse regolare. Lamenta che il Tribunale aveva fatto riferimento all'art. 6 delle condizioni generali di contratto ed aveva tralasciato l'art. 12 che riguardava il pegno su valori diversi dai titoli, a tenore del quale "le presenti condizioni valgono in quanto applicabili anche qualora oggetto del pegno sono valori diversi dai titoli".
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il tema d'indagine, devoluto con il ricorso per cassazione, è se il pegno del conto corrente sia o meno regolare. La Banca ritiene che si tratti dì pegno irregolare, con la conseguenza che le somme non possono essere sequestrate perché già di proprietà del creditore. Ed invero argomenta che il pegno ha ad oggetto denaro e che l'art. 6 delle condizioni generali di contratto prevede che "in caso d'inadempimento delle
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. F V, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5.9.2018 il Tribunale del riesame di Taranto, accogliendo l'appello del Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, ha sequestrato il conto corrente n. 01 099 01001533 della Banca Popolare di Bari, intestato ad A A con saldo attivo di euro 150.690,54. 2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 1851 cod. civ. e 12 delle condizioni generali di contratto. Assume che l'oggetto del sequestro era una somma vincolata da pegno irregolare, laddove il Tribunale aveva ritenuto fosse regolare. Lamenta che il Tribunale aveva fatto riferimento all'art. 6 delle condizioni generali di contratto ed aveva tralasciato l'art. 12 che riguardava il pegno su valori diversi dai titoli, a tenore del quale "le presenti condizioni valgono in quanto applicabili anche qualora oggetto del pegno sono valori diversi dai titoli".
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il tema d'indagine, devoluto con il ricorso per cassazione, è se il pegno del conto corrente sia o meno regolare. La Banca ritiene che si tratti dì pegno irregolare, con la conseguenza che le somme non possono essere sequestrate perché già di proprietà del creditore. Ed invero argomenta che il pegno ha ad oggetto denaro e che l'art. 6 delle condizioni generali di contratto prevede che "in caso d'inadempimento delle
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