Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2022, n. 20834

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2022, n. 20834
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20834
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25907/2017 proposto da: M T, R L GIUSY E R MA elettivamente domiciliate in Roma , via Benedetto Croce n. 66 - 68, presso lo studio dell'avvocato F F che le rappresentatae difende;
-ricorrenti -

contro

LO CASTRO ANTONIO SINATRA GIOVANNA ISLAND REFINANCING SRL -intimati - avverso la sentenza n. 527/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/03/2017;
Ric. 2017n. 25907sez. S2 - ud. 09/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

GIUGNO

2022 dal Consigliere Dott. L V;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. T M e, L G R e M R convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Caltagirone, A L C e G S, chiedendo accertarsi il loro diritto di proprietà per intervenuta usucapione sugli immobili siti in Vizzini, contrada Albanicchi, in catasto al foglio 82, parte della particella 274 sub 4 (appartamento ) e su b 11 (garage), beni che G R, rispettivamente loro coniuge e padre, aveva ricevuto in forza del contratto preliminare del 9 agosto 1982 da parte del proprietario del costruendo edificio, A l C.

2. Interveniva nel giudizio la Società Island Refinancing (creditore procedente nell’esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti dei coniugi L C S).

3. Il Tribunale aditorigettava la domanda degli attori.

4. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello T M, L G R e M R.

5. Nel giudizio di appello restava contumaceG S , A L C aderiva alla domanda degli appellanti, mentre Island Refinancing vi resisteva.

6. La C orte d’ A ppello di Catania rigettava il gravam e . In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava che il giudice di primo grado aveva escluso la configurabilità del possesso in capo agli attori, perché la relazione di fatto c on il bene era iniziata a titolo di mera detenzione. Il Tribunale si era espressamente uniformato Ric. 2017n. 25907sez. S2 - ud. 09/06/2022 all’orientamento consolidato della Suprema Corte a far data dalla sentenza n. 7930 del 2008. Pertanto , non potendosi configurare il necessario animus possiden d i , non bastava aver dimostrato l’avvenuta consegna del bene ed il protratto godimento in forza del preliminare per provare il possesso e, quindi , l’usucapione . Così richiamata la motivazione della sentenza appellata doveva rigettarsi la tesi dell’appellante secondo cui la relazione con il bene era di possesso considerato che il prezzo di acquisto indicat o nel preliminare era stato interamente pagato e che nessunaopposizione avevano mai effettuatoi promittenti venditori. Secondo la Corte d'Appello, la detenzione qualificata rimaneva tale anche se il prezzo era stato interamente pagato, posto che il promissario acquirente sa di godere del bene nomine alieno. Inoltre, la non contestazione da parte dei promittenti alienanti poteva valere solo ad esonerare dall’onere probatorio sui fatti, manon ad inverare le conseguenze giuridiche che da tali fatti l’attore intendeva trarre. La circostanza che tutte le parti si fossero comportate come se si trattasse di una vera e propria vendita non assumeva alcun rilievo, essendo necessaria invece l’inter versione della detenzione in possesso. Non poteva sostenersi,inoltre, che si tratta sse di una vera e propria venditaconsiderata la mancata previsione di un termine finale per la stipula del definitivo e il mancato ottenimento del certificato di abitabilità. Tali circostanze impedivano una qualificazione dell’atto come di trasferimento della proprietà. Infine, risultava infondato l’appello nella parte in cui si censurava la mancata comunicazione del provvedimento con cui era stata spostata l’udienza di precisazione delle conclusioni. Alriguardo, come esattamente evidenziato dalla controparte era sufficiente Ric. 2017n. 25907sez. S2 - ud. 09/06/2022 rilevare che il vizio poteva assumere significato solo se la parte avesse dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa, laddove nella specie nessun pregiudizio vi era stato. Infatti, anche se gli appellanti non avevano partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni, non potendo insistere per l’ammissione dei mezzi di prova da ciò non era derivata nessuna conseguenza negativa. Il giudice, infatti , con la sentenza impugnata , lungi da l ritenere abbandonatele richieste istruttorie le aveva espressamente rigettate per irrilevanza. Per gli stessi motivi andava dichiaratainammissibile per difetto di specificità la richiesta avanzata in appello di ammissione delle prove orali non accolte. In caso di riproposizione in appello di prove non accolte il problema doveva essere sollevato con i motivi d’impugnazione, posto che la reiezione o la decadenza configuravano veri e propri capi di sentenza contro i quali era necessario esperire una specifica impugnazione che criticasse le ragioni della decisione assunta dal primo giudice.

7. T M e , L G R e M R hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di tre motivi.

8. La Società Celio SPV , in qualità di c essionaria dei crediti di Island Refinancing ha depositatoirrituale memoria difensiva.

9. Fissato all’udienza pubblica del 6 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, la cui efficacia è stata prorogata dal decreto legge .l. 30 dicembre 2021, n. 228, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori Ric. 2017n. 25907sez. S2 - ud. 09/06/2022 delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. 11. Le ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art 360 n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art.2730 C.C. e 299 C.P.C. dell'art. 2697 C.C. e art 115 C.P.C. I ricorrenti evidenziano che la tesi dell’appellante era fondata non solo sulla mancata opposizione dei promittenti venditori all’usucapione, ma sulla loro ammissione circa la proprietà dell’immobile in capo ai medesimi ricorrenti. In particolare , si richiama quanto affermato dal convenuto A L C nella comparsa conclusionale del giudizio di appello. Gli atti del convenuto A l C rappresenterebbero,ai sensi dell’articolo 2730 c.c. , confessione stragiudiziale con efficacia probatoria pari a quella giudiziale. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare l’esistenza di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato non dalla semplice non contestazione ma dall’esplicito riconoscimento dei fatti affermati dall’attore, quali il possesso ininterrotto e le conseguenze giuridiche di detti fatti ovvero il riconoscimento della proprietà per usucapione. Peraltro,nel corso del giudizio non sono state ammesse le prove richieste dairicorrenti. Ric. 2017n. 25907sez. S2 - ud. 09/06/2022 1.1Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità del motivo in esame nella parte in cui lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La sentenza della Corte d’Appello, infatti, ha confermato quella di primo grado sulla base delle medesime motivazioni e , dunque , trova applicazione il disposto dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. in virtù del quale in tali casi il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. Va evidenziato che la sentenza del Tribunale di Caltagirone appellata dai ricorrenti è del 7 gennaio 2014 e che,ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Peraltro, i ricorrenti non specificano quali siano le diverse ragioni poste a base della decisione della Corte d'Appello di Catania, rispetto a quelle fatte proprie dal Tribunale di Caltagirone,sicché la censura è ulteriormente inammissibile. Questa Corte, infatti, ha precisato che: « Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado Ric. 2017n. 25907sez. S2 - ud. 09/06/2022 e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(ex plurimis Sez. 6 2,Ord. n. 8320 del 2022, Sez. 1, Sent. n. 26774 del 2016, Sez. 2 , Sent.n. 5528 del 2014) .
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