Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2019, n. 15859

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Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicchè la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2019, n. 15859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15859
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

15859-2019 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Oggetto: composta dai ss. magistrati: RESP. CIV. SANITARIA Pres. coest. dott. OM TRAVAGLINO Rinvio ex art. 622 c.p.p. Nesso di causa Criteri probatori Consigliere dott. Danilo SESTINI Consigliere dott. Mario CIGNA Ud. 18/04/2019 P.U. dott. Francesca FIECCONI Consigliere R.G. n. 24537/2016 dott. Augusto TATANGELO Cons. rel./coest. Rep. e... ha pronunciato la seguente Am . 15859 SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 24537 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da DE IA RI UR (C.F.: [...]) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Carmelita Rizza (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di OR OV (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Giorgio Melucco (C.F.: [...]) e Federica Melucco (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1895/2016, pubblicata in data 21 marzo 2016;
2019 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 aprile 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;
983 uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per la Ric. n. 24537/2016 - Sez.

3 - Ud. 18 aprile 2019 - Sentenza Pagina 1 di 61 rimessione del ricorso alle Sezioni Unite o, in subordine, per il rigetto dello stesso;
l'avvocato Carmelita Rizza, per la ricorrente;
gli avvocati Giorgio e Federica Melucco, per il controricorrente.

Fatti di causa

All'esito del procedimento penale instaurato nei confronti del medico OV RI, imputato del delitto di omicidio colposo di ES De OM, il sanitario venne assolto in primo grado, con formula "per non aver commesso il fatto”, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. La Corte di Appello di Roma, investita del gravame della sola parte civile, RI UR De OM, ritenne il RI civilmente responsabile dell'evento mortale contestatogli, condannandolo al risarcimento del danno in favore dell'appellante, da liquidarsi in separata sede. La sentenza è stata cassata (Cass. penale, sez. IV, sentenza n. 45920 del primo dicembre 2009), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.. La Corte di Appello di Roma, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato, anche ai fini civili, l'insussistenza della responsabilità del RI per il reato di omicidio colposo. Ricorre la De OM, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso il RI. Il ricorso è stato inizialmente trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.;
successivamente ne è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative (la De OM ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., in vista dell'adunanza camerale dell'11 giugno 2018, il RI ai sensi dell'art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza del 18 aprile 2019). - -Sentenza Pagina 2 di 61 Ric. n. 24537/2016 - Sez.

3 - Ud. 18 aprile 2019 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Ex art. 360, comma 1, n. 4 (e, se del caso, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e/o dell'art. 384, comma 2, c.p.c. sotto il profilo della violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte Suprema, IV Sez. Pen., nella sentenza n. 45920/2009 e, in ogni caso, violazione e/o falsa applicazione dei principi enunciati da nella predetta sentenza n. 45920/2009;
nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in tema di accertamento del nesso di causalità nella responsabilità medica con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1173 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., nella parte in cui la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto non potersi attingere, nel caso concreto, al livello di probabilità logica richiesto nel giudizio penale per affermare il nesso eziologico tra la condotta omissiva del dott. RI e l'evento lesivo lamentato dalla parte civile in presenza delle conclusioni dei periti d'ufficio rese nella relazione depositata nel primo grado di giudizio». La ricorrente deduce che la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma era stata pronunciata per difetto di motivazione, e non per violazione di legge, in ordine al criterio da applicare per l'accertamento del nesso di causalità, e che quindi il giudice territoriale avrebbe dovuto compierne nuovamente l'accertamento di fatto, non modificare il criterio giuridico applicato. Tale accertamento risultava, di converso, del tutto omesso, essendo stato erroneamente applicato il criterio penalistico della causalità, senza effettivamente valutarne in concreto l'esistenza.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74 ss. e 576 c.p.p. e dell'art. 185 c.p., con particolare riferimento alla pronuncia penale di proscioglimento ai sensi dell'art. 530, -Sentenza-Pagina 3 di 61 Ric. n. 24537/2016 - Sez.

3 - Ud. 18 aprile 2019 comma 2, c.p.p., e violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della violazione del divieto di non liquet, nella parte in cui la Corte d'Appello di Roma ha negato il diritto della parte civile di ottenere una pronuncia di accertamento incidentale della responsabilità del danneggiante anche in (ipotetica) assenza di elementi valevoli a raggiungere la "certezza processuale" che consente di pervenire alla sua condanna penale». Afferma parte ricorrente che il principio per cui, in caso di cassazione su ricorso della parte civile della sentenza di assoluzione in tema di responsabilità medica per reato omissivo improprio, nel conseguente giudizio civile l'accertamento del nesso causale tra la condotta omessa e l'evento verificatosi andrebbe svolto facendo applicazione della regola di giudizio propria del giudizio penale, troverebbe applicazione solo in caso di assoluzione con formula piena, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., ma non in caso di assoluzione con formula dubitativa, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. 3. Con il terzo motivo si denunzia «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione del combinato disposto degli artt. 356 e 196-197 c.p.c., anche in relazione all'art. 359 c.p.c., e dei principi generali, espressi dal codice di rito in materia di atti processuali nell'art. 162, comma 1, c.p.c., nonché nell'art. 159, comma 3, c.p.c., ed estensibili agli atti di istruzione della che prevedono il dovere procedurale del giudice di causa - conservare l'attività processuale svolta e di disporre provvidenze sananti e, ove possibile, la rinnovazione di atti nulli;
conseguente nullità della statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene "inutilizzabile" la CTU disposta in sede di rinvio». Ric. n. 24537/2016 - Sez.

3 -Ud. 18 aprile 2019- -Sentenza Pagina 4 di 61 La ricorrente deduce che la CdA non avrebbe potuto ritenere sic et simpliciter inutilizzabile la CTU eseguita nel giudizio di rinvio, ma avrebbe avuto l'obbligo di chiedere chiarimenti all'ausiliario, ovvero di rinnovarla, per sanarne gli eventuali vizi.

4. Con il quarto motivo si denunzia «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 116 c.p.c. e del principio del "prudente" apprezzamento del giudice in relazione alla pretermissione completa, da parte del Giudice di merito, della conclusione del CTU secondo cui "la condotta del dott. RI può essere ritenuta ricollegabile рій causalmente probabilmente che non al decesso del sig. De OM";
nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. relativamente all'assolvimento dell'obbligo, da parte del Giudice, di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione laddove la Corte d'Appello di Roma ha fornito una motivazione del tutto apparente rispetto alla negazione del valore di quanto affermato dal CTU». La ricorrente sostiene che le conclusioni della CTU disposta in sede di giudizio di rinvio sarebbero state immotivatamente disattese dalla CdA;
che l'affermazione della sussistenza del nesso di causa in base al criterio del "più probabile che non" non esclude logicamente una probabilità vicina alla certezza;
che il giudice del rinvio avrebbe potuto e dovuto ritenere sussistente tale nesso, risultando, sul punto, la motivazione meramente apparente.

5. Con il quinto motivo si denunzia «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. ovvero dell'art. 627, comma 3, c.p.p. sotto il profilo della violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 45920/2009 in sede di accoglimento della censura relativa al vizio di motivazione, con riguardo all'affermata necessità di Ric. n. 24537/2016 - Sez.

3 - Ud. 18 aprile 2019 - Sentenza - Pagina 5 di 61 effettuare l'accertamento del nesso di causalità nella fattispecie omissiva oggetto del procedimento facendo ricorso ai "dati statistici"». La ricorrente sostiene che la CdA avrebbe violato il vincolo derivante dalla decisione della Cassazione penale, ritenendo inutilizzabile la CTU effettuata nel giudizio di rinvio in quanto formulata in astratto in base a dati statistici e non con riguardo alla concreta fattispecie, e ciò in quanto la stessa Corte di Cassazione aveva fatto riferimento alla necessità di tener conto dei dati statistici.

6. Con il sesto motivo si denunzia «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione dell'art. 393 c.p.c. come affermativo dell'effetto sostitutivo della pronuncia resa dal giudice di appello, nella specie resa dalla Corte d'Appello Penale n. 3620/2006 sull'appello proposto dalla sig.ra De OM ai sensi dell'art. 576 c.p.c. sulla sola azione civile. Mancata applicazione della regola secondo cui dopo la pronuncia del giudice di appello ed il suo successivo annullamento in Cassazione, non è senz'altro possibile la reviviscenza della sentenza resa in primo grado oggetto della riforma del giudice d'appello». La ricorrente deduce che il dispositivo

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