Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/02/2023, n. 03643

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/02/2023, n. 03643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03643
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

.G. n. 19599/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Azienda Unità Sanitaria Locale 5 “Spezzino”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. M S, con domicilio eletto in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 18 , presso lo studio dell’avv. S A -ricorrente -

contro

L V, rappresentato e difes o dall’avv. R R e dall’avv. D D R, presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 36, è elettivamente domiciliato

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 60 /201 7 della Corte d ’ appello di Genova , depositata il 10 febbraio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal Consigliere I F .Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale 5 “Spezzino”, confermando la sentenza di primo grado, che, affermata la giurisdizione dell’A.G.O., aveva dichiarato il diritto di V L all’attribuzione dell’incarico di specialista ambulatoriale per l’anno 2015 e al rinnovo automatico per l’anno 2016, condannando l’amministrazione a risarcire il danno rappresentato dalla mancata retribuzione per l’anno 2015, già trascorso;

2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha confermato la giurisdizione dell’A.G.O. i n conformità a pronunce di questa Corte e ha escluso che potesse valere nei confronti del dott. L la limitazione prevista dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 53 del 2012 – secondo il quale è fatto divieto alle PP.AA. di attribuire incarichi di studio e consulenza, nonché incarichi dirigenziali a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza – sul rilievo che l’incarico di specialista ambulatoriale cui aspirava il L non rientra fra quelli vietati, dovendosi considerare la norma in senso restrittivo in quanto limita il diritto allo svolgimento di un’attività di natura libero professionale qual è quella dei medici convenzionati. Nello stesso senso – vale a dire per la necessità di adottare una interpretazione restrittiva – occorreva disattendere la tesi della ASL circa l’interpretazione dell’art. 25 dell’A.C.N., che vieta lo svolgimento di attività specialistiche ambulatoriali da parte di specialisti, veterinari e professionisti che fruiscono del trattamento di quiescenza, atteso che il dott. L era un dirigente medico della Polizia di Stato e non rientrava in alcuna delle categorie previste dalla predetta norma contrattuale;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Unità Sanitaria Locale 5 “Spezzino” articolando tre motivi , cui resiste il dott. L con controricorso;

4. le partihanno depositato memoria . Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in virtù degli artt. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, atteso che riguarda un interesse legittimo alla costituzione di un rapporto lavorativo e non diritti che nascono da un rapporto lavorativo già costituito;

2. il motivo è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in conformità alla consolidata interpretazione di questa Corte, secondo cui «La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della P.A. in veste di datore di lavoro, atteso che l’art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale, anche con riguardo alla previsione dell’art. 18, comma 5, del citato Accordo, la quale introduce un segmento valutativo tecnico sul possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.» (Cass. Sez. U, 20/04/2021, n. 10360;
in senso conforme, già in precedenza, Cass. Sez. U, 04/09/2018, n. 21599);
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