Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2018, n. 33679

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2018, n. 33679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33679
Data del deposito : 31 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25743-2016 proposto da: PROVINCIA DI ANCONA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C D;

- ricorrente -

CARDINALI SILVANO, GIORGI ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

71, presso lo studio dell'avvocato A D V, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

PROVINCIA DI ANCONA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C D;
- controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 211/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi gli avvocati C D, G B ed A D V. RITENUTO IN FATTO S C e A G evocavano, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, la Provincia di Ancona e premesso di essere proprietari di una villa in Falconara Marittima, sviluppata su quattro livelli, chiedevano la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei gravi danni provocati al loro immobile dalle intense precipitazioni del 26 settembre 2006 che avevano determinato l'esondazione del fosso San Sebastiano, le cui acque miste a fango avevano invaso il bene in questione, invocando a sostegno della domanda, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., la cattiva manutenzione della zona da parte della convenuta, oltre alla mancata realizzazione di opere idrauliche idonee ad attenuare gli effetti dell'esondazione. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Provincia convenuta, che eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del Ric. 2016 n. 25743 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- A Tribunale adito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito, l'infondatezza delle richieste, il giudice adito, espletata c.t.u., con sentenza del 13 aprile 2013, accoglieva la domanda, con condanna della Provincia al pagamento di C 185.553,00, oltre accessori, ritenendo di affermare la propria competenza per materia ex art. 140 lett. e) R.D. n. 1775 del 1933, trattandosi di mancata realizzazione di opere idrauliche ovvero di esecuzione di lavori di manutenzione, nonché la legittimazione dell'Amministrazione evocata, tenuta alla manutenzione del fosso ai sensi delle leggi Regione Marche n. 10 del 1999 e n. 13 del 1999;
nel merito, dalla c.t.u. rimaneva accertato che pur essendo l'evento calamitoso del 26.09.2006 di straordinaria gravità, questo aveva causato enormi danni "anche a causa della elevata vulnerabilità del sistema, conseguente ad un'intensa urbanizzazione della zona, senza un'adeguata gestione dell'assetto del territorio in rapporto allo stato di rischio idrogeologico". In virtù di rituale impugnazione proposta dalla Provincia di Ancona, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella resistenza dei Cardinali-Giorgi, ha parzialmente accolto il gravame riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento, escludendo la tutela per i danni subiti per le volumetrie non assentite, confermata la sentenza di prime cure per il resto. La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stata impugnata con ricorso proposto sempre dalla Provincia di Ancona, articolato in quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i Cardinali-Giorgi, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Tutte le parti in prossimità della pubblica udienza hanno depositato memoria illustrativa, compreso l'Ufficio di Procura Generale, depositata successivamente dall'Amministrazione ricorrente anche documentazione ai sensi dell'art. 372, comma 2 c.p.c.. Ric. 2016 n. 25743 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3-

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità della produzione ex art. 372, comma 2 c.p.c. sollevata dai controricorrenti in quanto la documentazione allegata, relativa a comunicazione di servizio effettuata dalla ricorrente al Comune di Falconara Marittima per segnalare l'abuso edilizio, non atterrebbe all'ammissibilità del ricorso, tesi condivisa anche dall'Ufficio di Procura. Essa è fondata. L'Amministrazione provinciale, nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha chiarito di avere prodotto la nota di servizio, indirizzandola anche ai controricorrenti, "al fine di dare contezza...dell'assolvimento del dovere di segnalazione" incombente sulla stessa. Trattasi all'evidenza di produzione finalizzata a prevenire una eventuale condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ratione temporis applicabile (nel tenore antecedente alla riforma di cui alla legge n. 69 del 2009), dunque non attinente né alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o controricorso, né al maturare di un successivo giudicato (Cass. 7 dicembre 2017 n. 29439), e anche se, come afferma la ricorrente, si tratta di documento dalla stessa redatto solo dopo il deposito del ricorso per cassazione, non può esserne consentita l'allegazione in sede di legittimità, come reso evidente dall'art. 372 c.p.c., per essere latamente pertinente alla fondatezza nel merito del ricorso, oltre che ai fini della responsabilità aggravata. D'altra parte a quest'ultimo scopo non avrebbe alcuna rilevanza dal momento che, come costantemente affermato da questa Corte, l'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso (da ultimo, cfr Cass. 5 dicembre 2012 n. 21805), circostanza che non ricorre nella specie non avendo i Cardinali - Giorgi formulato una tale richiesta se non nella memoria integrativa, inapplicabile nel caso in Ric. 2016 n. 25743 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- esame la norma inserita per effetto dell'art. 45, comma 12, della legge n. 69/2009, ratione temporis, introdotto il giudizio ab initio prima del 4 luglio 2009. Esaminando nel merito il ricorso principale, con il primo motivo l'Amministrazione denuncia la violazione degli artt. 140 T.U. n. 1775 del 1933 e 2 lett. e) del T.U. n. 523 del 1904 relativamente al dedotto difetto di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, mancando nella specie il riferimento ad un'opera idraulica o comunque ad opere antropiche, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro contraddittoriamente citata dalla corte di merito, trattandosi del fosso naturale di San Sebastiano. Il motivo è privo di pregio. Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 "Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde;
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini del T.U. Ric. 2016 n. 25743 sez. SU - ud. 19-06-2018 -5- 25 luglio 1904, n. 523, art. 2 modificato con la L. 13 luglio 1911, n. 774, art. 22". Come già affermato da questa Corte, ai sensi della norma indicata, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla p.a., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. E ciò perché la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche, o comunque scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della p.a. in relazione alla indicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio (cfr Cass. Sez.Un. 20 gennaio 2006 n. 1066;
v. anche: Cass. 11 gennaio 2012 n. 172;
Cass. 15 aprile 2011 n. 8722;
Cass.11 gennaio 2007 n. 368). Ne deriva che quando all'origine del danno oggetto della domanda risarcitoria venga prospettata la mancata effettuazione delle opere di Ric. 2016 n. 25743 sez. SU - ud. 19-06-2018 -6- manutenzione del fosso San Sebastiano, la natura dell'attività di manutenzione delle condotte idriche pubbliche non esclude la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, anche se il comportamento è qualificabile come tenuto in violazione della comune prudenza e diligenza, atteso che anche comportamenti omissivi, oltre che commissivi, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della p.a., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Nella specie, il risarcimento dei danni nei confronti della Provincia di Ancona è chiesto da S C e A G ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., invocando la responsabilità per fatto illecito ex art.2043 c.c., o la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., venendo prospettata la mancata effettuazione delle opere di manutenzione, con la conseguenza che non può ritenersi corretta la tesi difensiva della ricorrente secondo cui la competenza esigerebbe, di converso, la sussistenza di un'opera idraulica, intesa come manufatto realizzato dall'uomo, e la riferibilità alla stessa dell'omessa manutenzione. Con il secondo motivo l'Amministrazione lamenta la violazione di legge in relazione al denunciato difetto di legittimazione passiva trattandosi di fosso pacificamente di proprietà del demanio idrico dello Stato, cui la Provincia provvede solo alla manutenzione, in base alle risorse stanziate dalla Regione Marche. Con la conseguenza che gli interventi strutturali e necessari per attenuare ovvero eliminare gli effetti dello straripamento competevano alla Regione Marche. Conclude la ricorrente per la erroneità della decisione anche quanto alla ritenuta irrilevanza delle disposizioni sopravvenute di cui all'art. 1 commi 88 e 89 legge n. 56 del 2014 e della correlata legge regionale Marche del 3 aprile 2015 n. 13 di previsione della competenza in detto settore, venuta meno quella della Provincia, disciplinando il comma 96 la successione anche nel contenzioso. Ric. 2016 n. 25743 sez. SU - ud. 19-06-2018 -7- Anche il secondo mezzo non può trovare ingresso per le ragioni di seguito illustrate. In primo luogo va osservato che la doglianza non rivolge alcuna critica riguardo alla parte della sentenza che ha ritenuto la legittimazione della Provincia in riferimento alle leggi della Regione Marche n. 10 e n. 13 del 1999, con la conseguenza che siffatta statuizione, peraltro corretta, non può formare oggetto di riesame. Quanto, di contro, alla sostenuta rilevanza delle leggi regionali sopravvenute, appare assolutamente condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche secondo il quale "trattandosi di norme sopravvenute rispetto ai fatti di causa..., non possono modificare il titolo di legittimazione pacificamente esistente in capo alla Provincia". Infatti non rilevano ai fini che qui interessano le norme invocate dalla ricorrente, tenuto conto che, sia secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. Sez. Un. 2 agosto 2011 n. 16861) sia di quella amministrativa (cfr Cons. Stato Sez.
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