Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/09/2022, n. 26677

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/09/2022, n. 26677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26677
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23841/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente –

contro

SOCIETE’ GENERALE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. A M, in forza di procura rilasciata il 13 novembre 2015 davanti al notaio N T, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo alla via Salaria n. 259 in Roma –controricorrente – RIMBORSO IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI r.g. n. 23841/2015 Cons. est. F L avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 928 / 0 9 / 20 1 4 , pronunciata in data 10 dicembre 2013 e depositata in data9 settembre 2014, non notificata;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 10 giugno 2022, svoltasi ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28/10 / 2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176, tenuta dal consigliere dott. F L;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. A C ha concluso per il rigettodel ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Société Général e S.A. chie se il rimborso dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società italiane avvenutanel 1998 e 1999, operata da parte di U nicredito italiano s.p.a., intermediario italiano presso cui era acceso il conto bancario su cui erano depositate le attività finanziarie di pertinenza estera della medesima società.

2. A seguito del silenzio dell' A genzia delle entrate la società proposericorso alla C ommissione tributaria provinciale di Pes cara ove si costituì Agenzia delle entrate , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della società in quanto non proprietaria dei titoli, di pertinenza di una succursale con sede nel Regno Unito. La Commissione tributaria provinciale, disattesa l'eccezione di inammissibilità,rigettò il ricorso nel merito 3. L a C ommissione tributaria regionale d e l l’ Abruzzo , con la sentenza n. 928 / 09 / 20 1 4 , pronunciata in data 10 dicembre 2013 e depositata in data 9 settembre 2014 , oggetto dell'odierno ricorso , accolsel'appello della contribuente. r.g. n. 23841/2015 Cons. est. F L In particolare la C . T . R . evidenzi ò che la questione relativa alla legittimazione della contribuente a chiedere il rimborso era stata accertata dal giudice di primo grado e non validamente riproposta in grado di appello;
sotto il primo profilo,infatti la C.T . P . , pur rigettando il ricorso d ella contribuente per carenze probatorie , aveva espressamente affermato che la società francese era legittimata a chiedere il rimborso, rigettando esplicitamente l'eccezione formulata dall'ufficio;
sotto il secondo profilo, nel grado d'appello , l'ufficio si era limitato ad argomentare sulla questione con mere censure che andavano disattese perché non riproposte con appello incidentale, avendo concluso semplicemente per il rigetto dell'appello , con conseguente formarsi,sulla questione , del giudicato implicito . Nel merito la C.T.R. evidenzi ò l'inscindibile contraddizione tra l'affermazione della legittimazionead agire dalla parte ricorrente ed il rigetto del ricorso per mancanza di documentazione, peraltro ritualmente prodotta invece nel fascicolo di primo grado;
nel caso di specie l'intermediario U nicredito , in carenza di adeguata documentazione, aveva operato le ritenute applicando l'imposta ma successivamente la parte, come era sua facoltà, aveva prodotto la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per il rimborso e , nel merito , alla luce di ciò, sussistevano tutti i requisiti previsti dall'art. 23, primo comma , lett . f ) , d . P . R . n. 917 del 1 9 86 , per l’esenzione e quindi la concessione del rimborso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi