Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2018, n. 30763
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C G, n. Nardò (Le) 24.6.1989 avverso la sentenza n. 5130/17 GIP Tribunale di Lecce del 02/10/2017 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O V;lette le note scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, d.ssa F Z, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Lecce ha applicato, su conforme sua richiesta concordata con il PM, la pena un atto e otto mesi di re- clusione nei confronti di C G in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo contestualmente "la confisca di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente". 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato limitatamente alla confi- sca della somma di 700 Euro in quanto disposta dal giudice in violazione delle norme che ne disciplinano l'applicazione e segnatamente gli artt. 240 cod. pen., 444 e 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che essendogli stata contestata una condotta di detenzio- ne a fini di spaccio (così in imputazione) e ritenuta la configurabilità del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), la disposta confisca poteva essere solo facoltativa (art. 240, comma 1 cod. pen.), richiedendo una motivazione invece del tutto omessa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi