Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2013, n. 14503
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 3
L'art. 373 cod. proc. civ. è applicabile, salvo che sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali, nulla prevedendo al riguardo l'art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
È inammissibile il ricorso per cassazione prospettante carenze motivazionali dell'impugnata sentenza con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, decidendo nel merito un giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, abbia disatteso l'istanza di definizione agevolata della controversia formulata ai sensi dei commi 231-233 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, investendo una siffatta censura non l'omesso esercizio del concreto potere attribuito a quella Corte, assoggettabile al sindacato, ex art. 362 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del giudice contabile, ovvero dell'esistenza stessa di vizi riguardante l'essenza di tale funzione giurisdizionale, bensì la sua modalità operativa, e, quindi, un asserito "error in procedendo" o "in iudicando", non rientrante nell'ambito di operatività del menzionato sindacato in quanto afferente i limiti interni di detta giurisdizione.
La tutela cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. è inammissibile nel giudizio di legittimità, poiché il relativo provvedimento, strumentale e provvisorio, in quanto diretto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa rimanere pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla, è destinato a perdere efficacia a seguito della decisione resa nel giudizio di merito, nella quale rimane assorbito, così esaurendo la sua funzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13156-2012 proposto da:
B W, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALLA 2, presso lo studio dell'avvocato D P P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 614/2011 depositata il 22/11/2011 ed il decreto n. 16/2011 depositato il 14/03/2011, entrambi della CORTE DEI CONTI - 2^ SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato PIERFRANCESCO DELLA PORTA;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibiltà del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la regione Liguria convenne il Dr. Walter B, all'epoca dei fatti dirigente del Dipartimento gestione risorse patrimoniali dell'Università di Genova, davanti alla Sezione giurisdizionale della Liguria della Corte dei Conti chiedendone la condanna al risarcimento, a titolo di dolo, di un danno erariale di Euro 2.664.917,60, pari alla differenza tra il corrispettivo pagato dall'Ateneo genovese per l'acquisto del fabbricato di Corso A. Podestà ed il più limitato valore dell'immobile stimato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Il giudice contabile, con sentenza del 22.6.2010, dopo avere affermato che "non vi sono sufficienti elementi per potere qualificare come doloso il comportamento dallo stesso tenuto, sotto nessuno dei profili dedotti dal requirente", condannò il convenuto, a titolo di colpa grave, al pagamento della somma di Euro 700.000,00. Proposero appello, sia la Procura regionale, sia il B. Quest'ultimo, in particolare, nell'atto di appello presentò istanza di definizione agevolata del giudizio, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 231 e 233, del seguente tenore "Il Dott. B
Walter, rilevato che i fatti giudizialmente contestatigli si sono verificati nel corso del 2001, chiede, senza che ciò possa comportare pregiudizio, acquiescenza e/o rinuncia all'impugnativa proposta, la definizione del giudizio L. n. 266 del 2005, ex art. 1, commi 231-233, mediante pagamento di una somma pari al 10%
dell'importo della condanna di primo grado".
L'istanza fu respinta con decreto del 14.3.2011 "poiché la sentenza della Sezione ligure risultava impugnata anche dalla Procura regionale".
Con sentenza del 22.11.2011, la seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, accolse parzialmente l'appello proposto dalla Procura regionale, condannando il B al pagamento, in favore dell' Università degli Studi di Genova, di Euro 888.305,87;
rigettò, invece, l'appello dello stesso B. Quest'ultimo ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo illustrato da memoria, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la richiesta cautelare proposta nelle forme dell'art. 700 c.p.c.. Il provvedimento di urgenza richiesto ha natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, poiché è finalizzato ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla.
È, quindi, destinato a perdere ogni efficacia a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito, nella quale rimane assorbito e caducato, con l'esaurimento della funzione cautelare che lo caratterizza.
Ne