Cass. pen., sez. I, ordinanza 10/12/2018, n. 55088

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, ordinanza 10/12/2018, n. 55088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55088
Data del deposito : 10 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Z D A nato a REGGIO CALABRIA il 31/05/1942 avverso l'ordinanza del 01/03/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
\lette/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO \4,

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. 2. Questo Collegio osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.
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