Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2020, n. 15596

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2020, n. 15596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15596
Data del deposito : 21 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D V F, nato a Cerignola il 05/10/1963 avverso l'ordinanza del 03/10/2019 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. A G, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 ottobre 2019, il Tribunale di Salerno ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di F D V avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare dell'obbligo di dimora per due fatti di compromissione e deterioramento dell'ecosistema marino di un'area naturale dichiarata Zona di Protezione Speciale in comune di Praiano, commessi nel maggio 2018 in concorso con altre persone e ricondotti al delitto di cui all'art. 452 bis, primo comma, n. 2), ed ultimo comma cod. pen. In particolare, l'ipotesi di accusa si riferisce alla pesca abusiva, con metodo di raccolta distruttivo del substrato roccioso, rispettivamente, in un'occasione di circa 200 grammi di corallo rosso Mediterraneo (Corallium rubrum) e, in altra occasione, di circa 700 grammi del medesimo materiale.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione il suddetto indagato deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione per essere stata applicata la misura cautelare a distanza di oltre un anno dai fatti contestati, in difetto dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo e senza tener conto del fatto che l'indagato è incensurato e ha regolare impiego lavorativo sicché non era comunque pronosticabile la reiterazione della condotta. Non essendovi alcun indizio in relazione al capo di provvisoria imputazione n.

3 - vale a dire quello relativo alla pesca abusiva di circa 200 gr. di corallo - la ricostruzione operata con riguardo al capo 4 sarebbe invece del tutto fantasiosa e priva di oggettivi riscontri.

3. Con ulteriore motivo si allega che difetterebbero, in ogni caso, gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 452 bis cod. pen. non potendo sostenersi che il prelievo di circa 900 grammi di corallo rosso integri gli estremi di quella compromissione o deterioramento significativi e misurabili dell'ecosistema marino richiesti per l'integrazione del reato, essendo piuttosto nella specie applicabile il regime sanzionatorio previsto dal d.m. 21 dicembre 2018 per il caso di pesca del corallo in assenza di licenza.

4. Con l'ultimo motivo si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 452 bis cod. pen., per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 C.E.D.U., stante la violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie.

5. Si conclude nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari, allegandosi che le stesse possono comunque dirsi affievolite e allo stato salvaguardabili con la misura dell'obbligo di firma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le contestazioni sulla gravità indiziaria fugacemente inserite nel primo motivo di ricorso sono del tutto generiche e praticamente incomprensibili: il ricorrente non si confronta in alcun modo con la analitica ricostruzione delle vicende fatta nel provvedimento impugnato, sicché la doglianza è ictu °culi inammissibile e non resta che fare rinvio alle dettagliate, e del tutto logiche, argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (pagg. 17 ss.), ampiamente sufficienti a fondare la gravità indiziaria di colpevolezza in capo a F D V per i due episodi a lui provvisoriamente contestati in concorso con altre persone.

2. Del pari generiche - e manifestamente infondate - sono le doglianze circa l'insussistenza dei requisiti di concretezza e attualità delle misure cautelari. Al proposito, osserva il Collegio che va qui ribadito l'orientamento secondo cui, poiché l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, R, Rv. 273674;
Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, S e a., Rv. 267091;
Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, T, Rv. 266999). Tale prevedibilità, tuttavia, non dev'essere oltre misura enfatizzata, essendosi condivisibilmente osservato che la previsione di una "specifica occasione" per delinquere esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, C, Rv. 271216;
Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, L, Rv. 268977). L'attualità, piuttosto, deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 1,0/05/2016, Rando, Rv. 267830). E' necessario e sufficiente, allora, formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, purché fondata su elementi concreti, quali la personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, e l'esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, C, Rv. 271216;
Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684;
Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e aa., Rv. 268366;
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508). Tra i concreti elementi da prendere in considerazione per tale valutazione v'è poi certamente quello, previsto dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., «del tempo trascorso dalla commissione del reato». Anche alla luce di questa risalente previsione di carattere generale, la legge 16 aprile 2015, n. 47,
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