Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/01/2023, n. 00122

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/01/2023, n. 00122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00122
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23458-2021 proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

TORLONIA

33, presso lo studio dell'avvocato S A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G B, come da procura speciale alle liti in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

S FRIZIA, S VRIA, S T, L M, nella qualità di eredi di S A, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato G V, come da procura speciale alle liti in calce al ricorso;
-controricorrente - Ric. 2021 n. 23458 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 742/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. L T.

RITENUTO CHE:

1. -Poste italiane SPA ricorre con un mezzo, corroborato da memoria, nei confronti di S T, S V, S F e L M, nella qualità di eredi di S A, contro la sentenza della Corte di appello di Brescia, in epigrafe indicata, che ha respinto l'appello dell'odierna ricorrente avverso ordinanza ex art.702 ter cod.proc.civ. del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato la medesima obbligata a corrispondere a S A la somma di euro 114.405,31=, con accessori e spese, a titolo di interessi maturati su un Buono postale fruttifero di durata trentennale della serie Q/P, di cui era titolare. S T, S V, S F e L M resistono con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

2.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.173 del d.P.R. n.156/1973, degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986 e dell’art.1339 cod.civ. 3.- Il ricorso va accolto, qui confermando quanto già affermato da questa Corte con le condivise ordinanze nn. 4748/2022 e 4751/2022, rese nella medesima materia. 4.- Il contenzioso seriale concernente i buoni pos tali fruttiferi, radicato sia dinanzi alla giurisdizione ordinaria che all'arbitro bancario finanziario, si articola in una pluralità di ricorrenti fattispecie, significativamente diverse tra loro, così da Ric. 2021 n. 23458 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -3- prestarsi a soluzioni potenzialmente difformi, alcune delle quali già esaminate da questa Corte, altre, come quella qui dibattuta, non ancora specificamente scrutinate. Si tratta, qui, in estrema sintesi, come si accennava in espositiva, di un buono della serie "Q/P", previsto da un D.M. di cui si dirà del giugno 1986, buoni acquistato il 7 marzo 1987 ed emesso sul supporto cartaceo della precedente serie "P", di durata trentennale, e recante sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie "P", riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio, timbro che però non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie "P" relativa all'ultimo decennio. Sicché la questione controversa concerne la quantificazione degli interessi appunto per l'ultimo decennio di vita dei buoni: e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli della serie "Q/P", debba essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie "P", ovvero sulla base del D.M. 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie "Q". Per stabilire se sia corretta la statuizione impugnata in ordine alla determinazione dell'ammontare degli interessi in discorso, attraverso l'esame della censura, occorre premettere una ricognizione sia del dato normativo, sia dell'evolversi dell'assetto giurisprudenziale. 5.– Come è detto nell’ordinanza n.4751/2022, che qui si condivide: «4.2. -Il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", stabiliva all'art. 173, rubricato "Tabelle degli interessi. Variazioni", nella sua versione originaria: “1. Gli interessi vengono corrisposti a Ric. 2021 n. 23458 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -4- seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.

2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”. Il D.L. 30 settembre 1974, n. 460, recante: "Modifica dell'art.173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156", convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1974, n. 588, ha novellato la disposizione nel senso che segue: “1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al precedente art. 172, comma 1 alla data di entrata invigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. Quella che precede è la norma basilare di cui va fatta applicazione ai fini della decisione. Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3 recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11", sotto la Ric. 2021 n. 23458 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -5- rubrica: "Disposizioni finali e abrogazioni di norme", ha così disposto: “3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”. Quest'ultima disposizione è stata poi seguita dal Decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2000), recante: "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni". In breve, per quanto rileva, fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con D.M. hanno operato solo per i buoni di nuova emissione;
successivamente al settembre 1974, e fino all'abrogazione dell'art. 173 codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, della disposizione novellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandisuscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peiussui rapporti in corso. L'altra norma basilare ai fini della decisione, il D.M. 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148, ha per quanto di interesse così disposto, all'art. 4: “1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.

2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi". L'art. 5 ha aggiunto: "1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali Ric. 2021 n. 23458 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -6- fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.L'art. 6, infine, ha stabilito: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q".. maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
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