Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/04/2019, n. 11475
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a seguente ORDINNZA ^ sul ricorso 17486-2014 proposto da: DE LUCA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentato e difeso dall'avvocato G M O;- ricorrente -contro DE LUCA NIDE, DE LUCA MIRELLA, DE LUCA LUDOVICO, 2019 elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO FRANCIA, presso 20 lo studio dell'avvocato S F, rappresentati e difesi dall'avvocato N D B;- controricorrenti e (v, DE LUCA SVAN, rappresentata e difesa dall'avvocato A P S M;c);, - ricorrente c/ricorrente incidentale - contro DE LUCA NIDE, DE LUCA MIRELLA, DE LUCA LUDOVICO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO FRANCIA N.158, presso lo studio dell'avvocato S F, rappresentati e difesi dall'avvocato N D B;- controricorrenti al12,-Lmatdaatale - nonchè contro DE LUCA TECLA;- intimati - avverso la sentenza n. 239/2013 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 17/06/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2019 dal Consigliere A S. RG. 17486 del 2014 D L - N D L Svolgimento del processo Con atto di citazione, ritualmente notificato, D L G conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania, i fratelli D L N, D L M, D L L D L S e D L T, esponendo che: in data 21/3/2001 decedeva il genitore D L U;quest'ultimo aveva disposto dei propri beni con testamento olografo, pubblicato 19 aprile 2001;il de cuius, in particolare, aveva lasciato in suo favore solo la quota di legittima, facevano parte dell'asse ereditario sia beni immobili, che titoli e conto correnti;i fratelli erano nel possesso esclusivo degli immobili ereditari ed, in particolare, il De L L era possessore esclusivo della casa di abitazione, sita in località Santa Lucia, mentre De L L M e N erano in possesso di tutti i terreni, siti in Santa Lucia e dei fabbricati, sia di via del Centenario, che di via D'Annunzio;chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero dichiarati tenuti a rendere il conto dei frutti percepiti e che fossero dichiarati tenuti al relativo pagamento, oltre interessi legali rivalutazione monetaria, che si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria, secondo le disposizioni testamentarie, procedendo, se del caso, anche ad imputazione e/o collazione. Non si costituiva in giudizio D L T, la quale veniva, pertanto, dichiarata contumace. RG. 17486 del 2014 D L - N D L Si costituivano, tempestivamente, De L L M e N, i quali contestavano la domanda, esponendo di non essere nel possesso esclusivo di alcuno degli immobili caduti in successione, rappresentando come, sopra gli immobili, non fosse mai venuto meno il possesso da parte del coeredi;in relazione ai conti correnti intestati al de cuius, rappresentavano che alcuni assegni, emessi quando lo stesso era ancora in vita, erano stati addebitati sui conti, solo in epoca successiva al decesso;in altre ipotesi, si erano addebitate sul conto le spese di gestione, sempre in epoca successiva al decesso;andavano, anche, decurtate le spese funerarie effettuate in occasione del decesso di D L U, così come andavano decurtate le spese sanitarie prestate in epoca immediatamente precedente al decesso;dovevano, infine, essere calcolate le imposte di successione corrisposte integralmente da De L L, così come le spese sostenute per la presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi;evidenziavano come D L G avesse ricevuto in donazione dal de cuius un'avviata azienda, così, come D L T aveva ricevuto dal padre un'altra azienda. Dichiaravano, comunque, di voler mantenere indivisa la quota di beni ereditari loro spettanti pari ai 48/90 con attribuzione in loro favore di un'unica porzione da assegnarsi pro indiviso. Si costituiva, tardivamente, D L S, la quale evidenziava che: nella formazione del patrimonio ereditario era RG. 17486 del 2014 D L - N D L stata omessa la stima della casa di civile abitazione sita in Olbia via Mameli, di proprietà del defunto D L U;doveva far parte dell'asse ereditario, anche la donazione fatta con atto pubblico del 6 luglio 1983, notaio G G, rep. 41873 in favore di D L N, D L G, D L M e D L T, avente ad oggetto metà del terreno sito in Olbia in località Sa Minda Noa della superficie di mq 1591;dovevano far parte della massa attiva, anche, le somme di denaro donate da D L U in favore dei figli D L T, N G in M per la costruzione degli appartamenti edificati sull'area oggetto della donazione Il Tribunale con sentenza del 25.2.2008 dichiarava inammissibili le domande proposte da D L S;rigettava le domande di rendimento del conto proposte da D L G;dichiarava soggetta a collazione l'azienda individuale -uso autofficina- donata da D L U in favore di D L G, conformemente al valore stimato in perizia;dichiarava non soggetto a stima l'immobile sito in Olbia via Marneli 28;dichiarava non comodamente divisibile il compendio immobiliare sito in Olbia in località Santa Lucia, contraddistinto in catasto al foglio 22, mappali 129,100, 32,140 la, 142,100 55,100 58, 302;rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza con la quale veniva predisposto il progetto di divisione conformemente a quello elaborato dal c.t.u. C G, nella 3 Il RG. 17486 del 2014 D L - N D L perizia depositata in data 6 novembre 2004. Siffatto progetto di divisione non veniva approvato ed, all'udienza del 2 maggio le parti precisavano le conclusioni. Il Tribunale con altra sentenza non definitiva in data 12.8.2008, provvedeva a 1) predisporre il progetto di divisione conformemente a quello elaborato dal c.t.u. Dott. C G nella perizia depositata in data 6/11/2004 e per l'effetto predisponeva una quota pari a 48/90 composta dal complesso immobiliare di Olbia località Santa Lucia, composto da un fabbricato (contraddistinto in catasto al foglio 22 mappali 129,100 32,140 la, 142,100 55,100 58, 302 del valore stimato di C. 496.293,00 con diritto a conguaglio per C. 94.257,05;predisponeva, altresì, una quota per 10/90 composta dall'abitazione in Olbia, Vico del Centenario n. 7 contraddistinta al catasto al foglio 30, mappali 1187 sub 35, del valore stimato di C. 142.800.00 con obbligo di conguaglio per C. 63.491,19;predisponeva una quota di per 16/90 composta da magazzino, sito in Olbia, via del Centenario n. 3, contraddistinto al catasto al foglio n. 30 mappali 1187 sub 38 del valore stimato di C. 253.500,00 con obbligo di conguaglio pari ad C. 37.132,93;predisponeva una quota pari a 16/90, composta da negozio sito in Olbia, via Gabriele D'Annunzio n. 90, contraddistinto in catasto al Foglio n. 30, mappale 1187, sub 36 del valore stimato di C. 210.000,00 con diritto conguaglio C. 6.367,07.RG. 17486 del 2014 D L - N D L Avverso la prima sentenza non definitiva, formulavano riserva d'appello G De L e D L S all'udienza del 1° aprile 2008. Con atto di appello, notificato in data 15 ottobre 2008, G De L impugnava la sentenza non definitiva 25.2.2008 per i seguenti motivi: a) erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva applicabili al giudizio di divisione le preclusioni di cui agli artt. 167 e 184 c.p.c., con la conseguenza di dichiarare inammissibili le domande proposte da D L S di includere nella massa ereditaria anche la somma di denaro pari a E. 250.000.000 elargita dal de cuius ai figli D L G, M, N e T (con esclusione dei figli L e S), nonché un terreno sito in Olbia, donato con atto del 6 luglio 1983 ai figli D L G, M, N e T (con esclusione dei figli L e S), ciò nonostante, l'obbligo di procedere, anche ex officio, alla collazione per imputazione;b) erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di rendimento del conto e pagamento dei frutti da parte di De L L, N e M non avendo G fornito la prova che fossero nel possesso esclusivo della casa di Olbia, Santa Lucia, dei terreni annessi e degli immobili posti in Olbia via del Centenario e via D'Annunzio;c) erroneità della sentenza nella parte in cui ammette alla collazione l'autofficina sul presupposto errato della RG. 17486 del 2014 D L - N D L donazione indiretta di D L U a D L G;d) erroneità della sentenza nella parte in cui considera quale prelegato l'atto di liberalità nei confronti di De L L, esonerandolo dall'imputazione alla propria quota ereditaria della casa sita in Olbia Via Mameli;e) erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara non comodamente divisibile l'immobile sito in Olbia località Santa Lucia contraddistinto in Catasto al foglio 22, mappali 129,132, 140. 142,. 155, 158, 302, nonostante non si tratti di un unicum inscindibile. Con il medesimo atto di impugnazione parte appellante principale appellava, altresì, la sentenza non definitiva n. 242/2008 depositata il 12 agosto 2008 sulla base delle medesime censure proposte avverso la sentenza del 25.2.2008, in quanto diretta conseguenza di quest'ultima e segnatamente per avere predisposto un progetto di divisione sulla base della CTU del dott. C, per l'omessa collazione delle donazioni fatte in vita e per l'omissione di beni ereditarli. Avverso le sentenze non definitive del 25.2.2008 e del 12.8.2008 (da considerarsi definitiva secondo la parte), proponeva appello anche S De L, con atto di appello incidentale per i seguenti motivi: a) erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene applicabili al giudizio di divisione le preclusioni di cui agli artt. 167 e 184 c.p.c., nonostante il carattere di procedimento "aperto" del procedimento di scioglimento delle comunioni di cui RG. 17486 del 2014 D L - N D L all'art. 784 segg. Cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice non avrebbe dovuto concedere i termini di cui agli artt.183 e 184 c.p.c., sino al compimento della procedura ex art. 789 c.p.c. ed erroneità della sentenza nella parte in cui, violando il disposto degli artt. 784 183,184 c.p.c., 111 e 115 c.p.c in riferimento all'erronea applicazione delle domande nuove e di emendatio e mutatio libelli dichiara inammissibili le domande formulate da D L S e ciò nonostante i fatti posti a fondamento delle medesime domande non fossero contestati ;b) erroneità della sentenza nella parte in cui stabilisce che l'immobile di Olbia via Mameli sia stata oggetto di prelegato a favore di De L L, mentre era intento del testatore di destinare a L solo un bene determinato, con la conseguenza che la quota di L doveva essere ridotta in proporzione del valore del bene;d) erroneità della sentenza, nella parte in cui fa propria la CTU del Dott. C in modo aprioristico, considerando non comodamente divisibile il complesso sito in Olbia, contraddistinto in catasto al foglio 22, mappali 129,100 32,140 la, 142,100 55,100 58, 302, non trattandosi di azienda agricola, ma di compendio all'interno di una zona completamente urbanizzata. Avverso le medesime sentenze proponevano appello incidentale anche D L N, De L L e D L M nella parte in cui a) qualificando come non definitiva la sentenza del RG. 17486 del 2014 D L - N D L 12 agosto 2008, ometteva di rendere esecutivo il progetto di divisione e non attribuiva agli eredi con quote diseguali le quote ivi indicate e ciò ex art. 729 c.c., disponendo per l'estrazione a sorte delle sole quote uguali (T e S);b) nella parte in cui ometteva di indicare fra i beni astrattamente attribuibili a N, L e M il garage sito in Olbia in via del Centenario n. 9 piano seminterrato, c) nella parte in cui ometteva di liquidare in favore di D L N, L e M le competenze legali del procedimento di primo grado e quelle per il sequestro giudiziario promosso da G e rigettato dal giudice;d) erroneità nella parte in cui disponeva sulle spese del procedimento non ponendole a carico della massa. Con ordinanza del 15 luglio 2009 la Corte rigettava l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., osservando che le sentenze appellate non avevano efficacia esecutiva. La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 239 del 2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) dichiarava che nel progetto di divisione la quota di 48/90 di cui al n. 2 del dispositivo della sentenza di primo grado doveva essere ricompreso, oltre il compendio immobiliare sito in Olbia loc. Santa Lucia, anche il garage sito in Olbia, via del Centenario n.
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