Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 00505

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 00505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00505
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M C nato a MILAZZO il 28/06/1992 M T nato a MILAZZO il 12/07/1985 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, L O, che ha concluso il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva riconosciuto C M e T M colpevoli, in concorso, di violenza privata aggravata dall'uso di una scacciacani, per avere costretto la persona offesa, M M, ad allontanarsi da casa di T M, e il solo Camelo Milazzo anche del reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159/2011, condannandoli alla pena di giustizia.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia.

2.1. L'avvocato P V, nell'interesse di T M, svolge un unico motivo dolendosi del vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare elementi positivamente valorizzabili, segnalati nell'appello.

2.2. Il difensore di C M, avvocato F T, svolge due motivi.

2.1.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in relazione agli artt. 610 cod. pen. e 75 co. 1 D. Lgs. 159/2011, sostenendo l'insussistenza di entrambi i reati contestati ai capi a) e b). Lamenta la Difesa che la Corte si appello ha omesso il vaglio critico delle doglianze dell'appellante, limitandosi a recepire le argomentazioni del primo giudice, senza motivare i ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 610 cod.pen. : nel caso di specie l'imputato si è limitato a esercitare il proprio diritto di escludere la persona offesa dal proprio domicilio, a tutela della propria libertà domestica, dove questi si era introdotto invito domino. D'altro canto, non può ritenersi sussistente neppure il reato contravvenzionale, dal momento che ai sensi dell'art. 697 cod. pen. nella nozione di arma, avente riferimento all'art. 38 R.D. n. 773/1931, non rientrala pistola scacciacane.

2.1.2. Anche con il secondo motivo vengono denunciati vizi della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, avendo la Corte territoriale omesso di indicare i parametri, tra quelli declinati dall'art. 133 cod. pen. a cui si è riferita per la determinazione della pena in concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tuttavia, l'inammissibilità del ricorso avanzato nell'interesse di C M non preclude la eliminazione della condanna dello stesso in relazione al delitto di cui all'art. 75 codice antimafia, alla luce della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25 del 2019 (Sez. 2 n. 2922 del 10/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277966 ). Per il reato di cui all'art. 75 co. 1 D. Lgs. n.159/2011, a lui contestato, si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena.

2.11 motivo di ricorso formalizzato nell'interesse di C M, con cui si contesta la sussistenza del delitto di violenza privata, sul presupposto della indebita intrusione della persona offesa in casa altrui, non si confronta con la puntuale e chiara motivazione con la quale la Corte di appello ha sottolineato come la persona offesa si fosse, invece, introdotta in modo lecito a casa dei ricorrenti, che gli avevano aperto la porta, "dovendo poi sopportate una successiva così smodata reazione degli aitanti della casa, i quali rappresentano poi la volontà di escluderlo da tale luogo in guisa del tutto illegittima, con esternazione di minacce gravi, commesse con armi. Tanto premesso, è proprio nel quomodo dell'allontanamento che si coglie il reale portato delle condotte poste in essere dagli imputati i quali, anziché invitare con modi urbani o con inviti - anche decisi e scortesi - leciti il M ad uscire di casa, hanno rivolto alla p.o. due collegate e finalisticamente convergenti tipologie di minaccia." ( pg. 4 della sentenza impugnata). Quanto alla materialità della condotta di ciascuno, la Corte di appello ha fatto leva sulla convergente condotta minacciosa - finalizzata a estromettere la persona offesa dalla loro abitazione - consistita, per C, nel pronunciare la grave minaccia, e per T, nell'usare la pistola scacciacani scarrellando e premendo il grilletto ( Sez. 5, n. 31473 del 11/06/2007 Rv. 237577).
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