Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2022, n. 17609
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGU VALENTIN nato il 21/10/1989 avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAefataasuisn-alle-peft-i+- udita la relazione svolta dal Consigliere A E;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia, SU concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di L V, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattor- dicimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (anche in continuazione con quelli per i quali era stata emessa di condanna con sentenza del medesimo ufficio del 14 aprile 2021). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
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