Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/01/2022, n. 02408
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26460-2017 proposto da: TREMENTOZZI TOMMASO, PARENTE GIOVANNI, PETRILLO ARCANGELO, PISANI ANTONIO, PISTILLI GIUSEPPE, RAGUSA PAOLO, RETROSI GIUSEPPE, ROMA GABRIELLA, SANTILLI GABRIELE, SUBIACO MARIA ASSUNTA,TANZI PAOLA, ZAPPULO RENATO PAOLO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI n. l, presso lo studio dell'avvocato G D, rappresentati e difesi dall'avvocato 2 G;- ricorrenti -contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TENUTA DI S.AGATA n.13, presso lo studio dell'avvocato A V, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO D'AMBROSIO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 5317/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2016 R.G.N. 2130/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. A D P. R.G. 26460/2017 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto il ricorso proposto da T T e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ha respinto tutte le domande formulate nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria di Frosinone dai dirigenti medici i quali avevano chiesto la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate a partire dal 10 maggio 1998 a titolo di retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e indennità di pronta disponibilità;2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che la deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999, con la quale l'importo unitario dell'indennità di pronta disponibilità era stato elevato rispetto alla quota minima prevista dal C.C.N.L., aveva condizionato l'aumento alla necessaria capienza del fondo sul quale l'esborso doveva gravare e detta condizione non si era verificata nel periodo al quale la rivendicazione si riferiva;3. la Corte romana ha precisato al riguardo che l'ente, già nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, aveva dedotto che l'emolumento era stato corrisposto nella misura minima prevista dal contratto nazionale perché l'azienda non aveva ricevuto le necessarie risorse economiche e la circostanza non era stata oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti, i quali si erano limitati a sostenere l'irrilevanza dell'asserita condizione;4. il giudice d'appello ha rilevato che, al contrario, le parti collettive avevano consentito alla contrattazione integrativa la maggiorazione dell'importo unitario nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo previsto dall'art. 55 del CCNL 2002/2005;5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso T T e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi ai quali ha resistito con controricorso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone;6. entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo denuncia, oltre al vizio motivazionale, la violazione ed errata applicazione degli artt. 1312, 1355, 1358, 2697 cod. civ., nonché dell'art. 51 CCNL dirigenza medica;i ricorrenti assumono che l'indisponibilità del fondo sul quale grava l'indennità di pronta disponibilità doveva essere provata dall'Azienda, che si era solo limitata ad eccepire l'incapienza, senza dimostrarla;R.G. 26460/2017 1.1. aggiungono che la condizione andava qualificata meramente potestativa, atteso che l'ammontare dei fondi dipende non da fattori estranei, bensì dall'attività di programmazione contabile del datore di lavoro pubblico, e sostengono che qualora al contratto venga apposta una condizione potestativa il contraente è tenuto, durante lo stato di pendenza, al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede sicché la Asl avrebbe dovuto dimostrare, non solo la mancata realizzazione della condizione, ma anche che la circostanza non era dipesa da una causa imputabile alla stessa Azienda;1.2. infine ribadiscono che l'appellante non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, perché non aveva in alcun modo dimostrato che l'ammontare del fondo aziendale non consentisse di corrispondere l'indennità nell'importo maggiorato previsto dalla contrattazione integrativa;2. con il secondo motivo i ricorrenti tornano a denunciare il vizio motivazionale e si dolgono della violazione ed errata applicazione dell'art. 17 C.C.N.L. area dirigenza medica 3/11/2005, con il quale è stato disapplicato l'art. 20 del C.C.N.L. 5/12/1996, che collegava la misura dell'indennità «ai limiti del fondo annuale»;2.1. sostengono che la disposizione di riferimento andava individuata nell'art. 51 del C.C.N.L. 8/6/2000 che, al comma 4, consente alla contrattazione integrativa di rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, fissata nella quota minima di £. 40.000, integrando il fondo per il trattamento accessorio oppure destinando i relativi risparmi alla maggiorazione;2.2. di questa facoltà l'Azienda si era avvalsa e pertanto era tenuta a corrispondere l'importo previsto nel regolamento aziendale;
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