Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2007, n. 26483

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Atteso che la pronuncia declinatoria della competenza presuppone, come antecedente logico giuridico, la positiva affermazione, ancorchè implicita, della giurisdizione, avendo ad oggetto un accertamento subordinato, rispetto al quesito pregiudiziale relativo all'esistenza della "potestas iudicandi" del giudice adito, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione autonoma del capo di sentenza relativo alla giurisdizione (o mediante regolamento preventivo o) per mezzo dell'appello, trattandosi di una statuizione suscettibile di passare in giudicato. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di secondo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, decidendo l'impugnazione della pronuncia affermativa della giurisdizione, contenuta nella sentenza di primo grado, declinatoria della competenza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2007, n. 26483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26483
Data del deposito : 17 dicembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. I G - Presidente di Sezione -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROSCIUTTIFICIO MOZZANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato L T, rappresentata e difesa dagli avvocati P F, S S, giusta delega calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
GOEMAERE S.A.;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n 25289/05 proposto da:
GOEMAERE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI N. 76, presso lo studio dell'avvocato Q P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati N C G, T A, giusta procura speciale, in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROSCIUTTIFICIO MOZZANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato L T, rappresentata e difesa dagli avvocati P F, S S, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1703/04 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/06/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;

uditi gli avvocati Stefano SUTTI, Luciano ANCORA, per delega dell'avvocato Paolo QUATTROCCHI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto dei motivi da due a sei del ricorso principale, difetto di giurisdizione del giudice italiano;

assorbiti gli altri motivi, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre del 2001, la S.p.A. Prosciuttificio M ha convenuto innanzi al Tribunale di Busto Arsizio la Goemaere S.A., società di diritto belga, per ottenere la risoluzione d'intercorsi contratti di compravendita, aventi ad oggetto partite di carne suina risultate contaminate da diossina, e il risarcimento dei danni. Costituendosi, la Goemaere ha eccepito, pregiudizialmente ed in via gradata, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello belga, la continenza o la connessione del giudizio con altro già pendente tra le medesime parti innanzi al tribunale di Tournai (B), l'incompetenza territoriale del tribunale di Busto Arsizio in favore di quello di Parma, l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda.
Con sentenza 10.7.03, il tribunale adito ha declinato la competenza indicando come territorialmente competente quello di Parma. Ha proposto appello la Goemaere, insistendo sull'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in considerazione sia dell'esplicita indicazione pattizia del giudice belga in caso di controversie, sia dell'applicabilità delle Convenzioni di Bruxelles (1968) - in particolare: art. 17, relativo al foro designato dalle parti;
art. 2, principio generale del foro del convenuto;
art. 5, alternativo del foro contrattuale - e di Vienna (1980). Resistendo, la M ha eccepito, in primis, l'inammissibilità dell'appello, essendosi il Giudice a quo pronunziato esclusivamente sulla competenza, donde l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza.
Ne decideva la Corte di appello di Milano, con sentenza 15.6.04, rigettando l'eccezione d'inammissibilità dell'appello e dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulla considerazione: quanto al primo capo, che la sentenza impugnata non avesse deciso della sola competenza, ma anche del merito, inteso in senso lato, pronunziandosi sulle questioni pregiudiziali di giurisdizione, nonché di continenza e litispendenza;
quanto al secondo capo, che, in base alla regola generale dell'art. 31, della Convenzione di Vienna, la causa dovesse ritenersi di competenza del giudice belga, dacché, in difetto della necessaria prova scritta, non si poteva ritenere sussistente una predeterminazione pattizia ne' della competenza giurisdizionale in sè, ne' del lugo d'adempimento dell'obbligazione di consegna, onde, la merce essendo stata affidata al primo vettore presso la sede della Goemaere in Belgio, rimaneva irrilevante il luogo di destinazione in Italia.
Avverso tale decisione la M propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
Resiste con controricorso la Goemaere, contestualmente proponendo ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, ratione temporis, al giudizio in esame non trova applicazione il Reg. CE n. 44/2001, in quanto entrato in vigore il 1.3.2002 successivamente alla litis contestatio, e che, anche in caso d'applicazione di tale sopravvenuta normativa, atteso il coordinato disposto delle norme di cui all'art. 5, n. 1, lett. a) e b), la soluzione non sarebbe stata diversa, il Giudice a quo ha correttamente ritenuto di dover fare applicazione, nella decisione, d'un principio costantemente affermato in giurisprudenza, id est che la Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata addì 11 aprile 1980 e resa esecutiva nell'ordinamento italiano con la L. 11 dicembre 1985, n. 765, prevale sulla disciplina dettata, per le obbliga-zioni contrattuali, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in tal senso deponendo tanto l'art. 21, di quest'ultima Convenzione, quanto la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 57, ultima parte.
Con la conseguenza che, ai fini della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con la L. 21 giugno 1971, n.804, il criterio di collegamento del luogo d'esecuzione
dell'obbligazione va riscontrato, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di fornitura di merci, avendo riguardo all'art. 31 della Convenzione di Vienna, il quale, fatto salvo il caso in cui il venditore sia tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, prevede come regola generale, sub lettera a), che l'obbligazione di consegna del venditore consiste, qualora il contratto di vendita implichi, come nella specie, il trasporto dei beni, nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore.
La ricorrente non impugna la validità del riportato principio generale, ma, sotto vari profili, sostiene che non se ne potesse fare applicazione nel caso di specie, contestando, con il primo motivo, la potestas decidendi del giudice adito con l'appello, e sostenendo, con quelli dal secondo al sesto, la ricorrenza delle condizioni d'applicabilità dell'ipotesi derogatoria di cui all'incipit della norma considerata, mentre il settimo motivo è estraneo alla questione di giurisdizione.
Nessuno degli indicati motivi merita accoglimento. Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 c.p.c., in relazione all'art. 2909 c.c., ed agli artt. 342, 345, 346 c.p.c., - si duole che il Giudice a quo abbia disatteso la sua eccezione d'inammissibilità dell'avverso appello, erroneamente ravvisando nella sentenza di primo grado una pronunzia estesa anche alla questione di giurisdizione, laddove, per contro, s'era avuta una pronunzia limitata alla competenza, pertanto impugnabile unicamente con il regolamento ex art. 42 c.p.c., dacché la questione di giurisdizione era stata trattata solo incidenter tantum ed, anzi, il primo giudice, avendo declinato la propria competenza a decidere della controversia, aveva potuto esprimere al riguardo solo un'opinione, tradottasi in un obiter dictum, in quanto per sua stessa pregiudiziale affermazione carente di potere decisionale.
Sebbene la questione esorbiti dai limiti del giudizio sulla giurisdizione rimesso a queste SS.UU., il Collegio ritiene di deciderne, ex art. 142 disp. att. c.p.c., comma 1, attesa la connessione con gli altri motivi, e la decisione non può che essere negativa per una pluralità di diverse ragioni.
Anzi tutto, secondo il giudice a quo, non solo la questione di giurisdizione, ma anche quella di litispendenza-continenza, sollevate tutte dall'originaria convenuta all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, hanno formato oggetto di specifici capi autonomi di pronunzia, se pure non riportati in dispositivo, l'una costituendo, tra l'altro, la prima difesa rispetto alle altre, poste in via gradata e, comunque, il necessario presupposto di qualsiasi pronunzia, anche sulla competenza.
Lettura siffatta della comparsa di costituzione della convenuta è, in termini di diritto, del tutto corretta, in quanto l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata fin dal primo atto difensivo doveva, in ogni caso, ritenersi proposta in via

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