Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/11/2018, n. 29879

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Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.

In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituende" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/11/2018, n. 29879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29879
Data del deposito : 20 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

298791 18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: V D C Primo Presidente f.f. R.G. 4738/2017 Cron. 29879 Presidente di sezione R V Presidente di sezione Rep. Ettore CIRILLO Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. 25/9/2018 U B Consigliere M G S Consigliere Consigliere Rel. Alberto GIUSTI Antonietta SCRIMA Consigliere regolamento preventivo di E V Consigliere giurisdizione CI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 4738 del 2017 proposto da: P P, rappresentata e difesa dagli Avvocati F G, A N, E R e A A, con domicilio eletto presso lo studio legale G, O, G, Cli & Part- ners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20; ricorrente contro P E, rappresentata e difesa dall'Avvocato C R, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 31;

- controricorrente -

contro M C, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ettore Maria Negro;
controricorrente - e contro P GOUP HOLDING s.r.l.; intimata per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N.R.G. 31946 del 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2018 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale G G, che ha chiesto dichia- rarsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto E P e P P, entrambe cittadine italiane residenti in 1. - Italia, sono le uniche eredi nonché beneficiarie del 50% ciascuna del patrimonio del padre S P, importante esponente dell'industria farmaceutica, cittadino italiano nato a Varese l'8 luglio 1946, già resi- dente in Svizzera e deceduto in Italia il 10 dicembre 2009. In data 15 maggio 2007 S P, in qualità di settlor, costi- tuiva un trust, denominato The Pale Trust, a cui trasferiva la proprietà del Gruppo Poli;
trustee di tale trust, sottoposto alla legge neozelan- dese, veniva nominata, per effetto di variazione in data 14 agosto 2007, la Intrust Trustees, una società della Nuova Zelanda, mentre beneficiari erano designati lo stesso S P e, in caso di suo de- cesso, le figlie Elena e P P, in parti uguali. Con testamento pubblico ricevuto in data 20 giugno 2007 dal no- taio Fabio Bernasconi di Chiasso e integrazione olografa del 15 no- vembre 2009, S P nominava eredi del suo patrimonio, sem- pre in parti uguali, le due figlie Elena e Paola, scegliendo che la sua in - 2 - successione fosse regolata ("nella misura in cui ciò sia possibile") dal diritto svizzero e designando esecutore testamentario Claudio Massi- mo e, in caso di suo impedimento o di non accettazione, quale esecu- tore testamentario sostituto, Paolo Mondia. Deceduto il de cuius, in data 3 giugno 2013 le beneficiarie del trust hanno concordato la divisione, tra loro, del Gruppo Poli, sotto- scrivendo a Lugano, insieme al trustee, il Deed of Agreement, In- demnity, Release and Covenant not to sue (ovvero Accordo, Inden- nizzo, Rilascio e Impegno ad astenersi dall'iniziare azioni legali), in attuazione del quale il trustee ha proceduto alla liquidazione anticipa- ta dei diritti economici in favore di E P, assegnandole 81 milioni di euro, pari alla metà del valore del Gruppo Poli, e all'attribuzione dell'intero capitale sociale della holding lussemburghese Polilux Hol- ding s. à r.l. (Gruppo Poli) a P P. Tale accordo è stato sottopo- sto, come il trust, alla legge neozelandese. -2. A seguito della cessione, da parte di P P in data 30 no- vembre 2015, del Gruppo Poli a una società spagnola (il Gruppo Almi- rall) per il controvalore di 365 milioni di euro, oltre a 35 milioni di eu- ro in forza di una clausola di earn out, E P, con atto di citazione notificato il 18 maggio 2016, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tri- bunale di Milano la sorella P P, chiedendo accertarsi e dichia- rarsi la sussistenza del diritto di credito in capo all'attrice alla maggior somma dovuta, oltre a quella di euro 81 milioni già incamerata, im- pregiudicata ad ogni effetto, fino a concorrenza del controvalore ef- fettivo del 50% del Gruppo Poli, da ricalcolarsi per effetto dell'annullamento per dolo, ex art. 761 cod. civ., e, in subordine, del- la rescissione per lesione ultra quartum, ex art. 763 cod. civ., dell'atto di "apporzionamento" del 3 giugno 2013 e/o fino a concor- renza del 50% del valore di mercato del Gruppo Poli calcolato sulla base dei multipli impliciti nelle transazioni di società similari nel pe- riodo 2002/2012, e/o fino a concorrenza del 50% del valore di merca- An - 3 - to del Gruppo Poli come riveniente dalla cessione al Gruppo Almirall, con l'emissione della conseguente pronuncia di condanna, in subordi- ne anche a titolo di risarcimento del danno o di indebito arricchimen- to. A sostegno delle domande, l'attrice ha dedotto, in particolare, che la quota in denaro ricevuta da E P sarebbe frutto di una "sotto- valutazione ad arte del Gruppo Poli legata alla strategia di P P che ha voluto che ci si avvalesse del criterio di stima del valore del Gruppo che il padre aveva dettato per il solo caso in cui al termine della durata del trust il Gruppo fosse ancora in attività e una sola del- le figlie desiderasse proseguire nell'attività e l'altra volesse essere li- quidata in denaro". Secondo l'attrice, il principio dell'eguale beneficio doveva essere rispettato sino alla scadenza della durata del trust e se P P, senza preannunciarlo al trustee né all'altra beneficiaria, aveva deciso di vendere quanto acquisito, le posizioni delle due bene- ficiarie dovevano essere riportate ad equilibrio. Ad avviso di Elena Po- li, la sorella Paola era legittimata passiva all'obbligo restitutorio e ri- sarcitorio nel determinando ammontare, atteso che, indipendente- mente dai passaggi societari realizzati per procedere alla vendita del Gruppo Poli, restava sottoposta al principio della equiparazione delle posizioni delle beneficiarie del trust. -2.1. Costituendosi in giudizio, P P ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'arbitro unico previsto dall'art. 15 del Deed sottoscritto tra la stesse P P ed E P e dal trustee Intrust il 3 giugno 2013, arbitro da nominarsi secondo le norme svizzere sull'arbitrato internazionale della Camera di commercio svizzera. -2.2. E' intervenuto in giudizio Claudio M, in qualità di esecutore testamentario del de cuius S P, sostenendo le ra- gioni dell'attrice. 3. - Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Qu - 4 - Milano, P P ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 21 febbraio 2017, chiedendo di- chiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano, richiamando la clausola del Deed prevedente l'arbitrato svizzero (“qualunque lite, controversia o istanza che scatu- risca da o in relazione al presente Atto, comprese la validità, l'invalidità o le violazioni del presente Atto, sarà composta tra le parti a mezzo di arbitrato ai sensi delle Norme svizzere sull'arbitrato inter- nazionale della Camera di commercio svizzera"). 4. Ha resistito, con controricorso, E P, chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdi- zione del giudice italiano. Ad avviso della controricorrente, la materia del contendere verte - tenuto conto anche della circostanza che petitum e causa petendi sono stati emendati dall'attrice con la prima memoria ex art. 183, se- sto comma, numero 1), cod. proc. civ., depositata il 17 febbraio 2017, quattro giorni prima della notifica del ricorso per regolamento preventivo in cassazione non sulla caducazione del Deed, ma sull'attuazione della divisione della massa ereditaria secondo il criterio dell'eguale beneficio dettato dal de cuius S P, cittadino italia- no, deceduto a Milano il 10 dicembre 2009. Le singole attribuzioni dei cespiti ereditari non infirmerebbero la natura successoria della con- troversia di scioglimento della comunione tra coeredi: la clausola per arbitrato estero (con arbitro svizzero, sede a Lugano e applicazione del diritto neozelandese per successione di cittadino italiano), ineren- te all'attribuzione di un singolo cespite che compone l'asse ereditario, non osterebbe alla giurisdizione italiana in materia successoria, quale sancita dall'art. 50 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Difatti il Deed avrebbe assolto la sola funzione di attribuire un cespite dell'asse da dividere, nel quadro e nel contesto del complessivo scioglimento della comunione ereditaria ancora in corso sotto le cure dell'esecutore te- - 5- stamentario Claudio M;
la lesione subita da E P attraver- so il Deed ben potrebbe e dovrebbe essere conosciuta incidenter tan- tum in funzione del complesso oggetto successorio e divisionale della controversia di cui il Deed costituirebbe soltanto una singola parte;
e sussisterebbe controversia divisionale ereditaria anche quando, come nella specie, ferme le quote testamentarie fissate dal de cuius, si con- troverta sui valori dei beni rispettivamente attribuiti, qui manifesta- mente distanti rispetto alla volontà del testatore di ripartire il suo pa- trimonio tra le due figlie in eguale misura. 5. - Ha resistito, con separato controricorso, Claudio M. Preliminarmente, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per rego- lamento preventivo di giurisdizione per due ordini di motivi: perché esso è stato proposto prima della scadenza del termine per il

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